La “causa di forza maggiore” non vale per gli interessi

Emiliano Marvulli - Dichiarazioni e adempimenti

Gli interessi sono dovuti anche nei “casi di forza maggiore”. Lo precisa la Corte di Cassazione

La “causa di forza maggiore” non vale per gli interessi

A differenza da quanto disposto in ordine all’irrogazione delle sanzioni, per cui è prevista una specifica causa di non punibilità per chi ha commesso il fatto “per forza maggiore”, con riferimento alla debenza degli interessi il nostro ordinamento non contiene la previsione della causa di forza maggiore come causa idonea ad arrestare la automatica produzione di interessi, che restano dovuti per il semplice fatto che il tributo (o il maggior tributo) entra nelle casse dello Stato con ritardo rispetto a quando fisiologicamente avrebbe dovuto entrarvi.

Sono queste le interessanti precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9699/2025.

La “causa di forza maggiore” non vale per gli interessi

Il caso riguarda gli esiti di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e conseguente emissione di cartella di pagamento, da cui era emerso l’omesso versamento di IRAP.

A seguito della comunicazione di irregolarità la società provvedeva alla rateizzazione dell’importo, effettuando contestualmente il versamento della prima rata. L’omesso pagamento delle rate successive determinava la decadenza dalla rateizzazione, con conseguente iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con sanzioni e interessi.

La controversia è giunta in Cassazione a seguito del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate che, per quanto qui interessa, ha eccepito la violazione dell’art. 20 del DPR n. 602/1973, circa l’illegittimità della statuizione sulla non debenza degli interessi nel caso di “forza maggiore”.

Con riferimento alla causa di forza maggiore, la Corte ha rammentato che tale nozione, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi.

Rilevano dunque non necessariamente circostanze tali da porre l’operatore nell’impossibilità assoluta di rispettare la norma tributaria bensì quelle anomale ed imprevedibili, le cui conseguenze, però, non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso.

Il verificarsi di una causa di forza maggiore comporta la non debenza delle sanzioni ai sensi dell’art. 6 del Dlgs n. 472/1997, secondo cui “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”, ma lo stesso non vale per gli interessi.

Quando si applicano gli interessi?

In materia, occorre rammentare quanto disposto dall’articolo 20 del DPR n. 602/1973, a norma del quale:

“Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.”

Ebbene, come chiarito dalla stessa Suprema Corte (Cass. n. 12990/2007), gli interessi in oggetto devono qualificarsi quali:

“interessi corrispettivi generati unicamente dal fatto oggettivo che il tributo (o il maggior tributo) entra nelle casse dello Stato con ritardo rispetto a quando fisiologicamente avrebbe dovuto entrarvi così come gli interessi percepiti in sede di rimborso dal contribuente compensano lo spazio temporale di attesa intercorrente tra il versamento di una eccedenza di imposta e la restituzione della indebita differenza da parte del fisco.”

Ne consegue che, differentemente da quanto disposto in ordine all’irrogazione delle sanzioni - fattispecie per la quale è ben prevista la astratta configurabilità di causa di non punibilità -, con riferimento alla debenza degli interessi non è viceversa dato rinvenire, all’interno del nostro ordinamento, la previsione della causa di forza maggiore atta ad arrestare la automatica produzione di interessi ex art. 1282 c.c., norma generale non eccettuata da qualsivoglia deroga.

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