Cassa integrazione, in attesa di una specifica circolare INPS con le istruzioni per il periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021, il messaggio numero 4484 del 27 novembre 2020 rende nota la scadenza per la presentazione della domanda: per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività iniziati a novembre è il 31 dicembre 2020.
Cassa integrazione, con il messaggio INPS numero 4484 del 27 novembre 2020, l’Istituto rende note le scadenze delle misure previste dal decreto Ristori.
La misura del governo ha infatti prorogato i trattamenti di integrazione salariale di 6 ulteriori settimane da fruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.
La scadenza per l’invio delle domande per il periodo di ottobre è il 30 novembre 2020.
Per i trattamenti relativi a sospensione o riduzione delle attività, che hanno inizio nel mese di novembre, c’è tempo fino al 31 dicembre 2020.
Una circolare in fase di pubblicazione fornirà le istruzioni necessarie per gli adempimenti.
Cassa integrazione, INPS: scadenza delle domande del decreto Ristori
Il decreto Ristori ha previsto una proroga per 6 ulteriori settimane di cassa integrazione.
Il rinnovo dei trattamenti di integrazione salariale potrà è previsto per il periodo compreso tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021.
Nel messaggio numero 4484 del 27 novembre 2020, l’INPS rende noto che una specifica circolare per fornire le istruzioni relative agli adempimenti da portare a termine è in fase di pubblicazione.
- INPS - Messaggio numero 4484 del 27 novembre 2020
- Decreto–legge 28 ottobre 2020, n. 137. Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il messaggio, invece, chiarisce quali sono le scadenze da rispettare per l’invio delle domande.
Il decreto-legge n. 137/2020, ovvero il decreto Ristori, all’articolo 12, comma 5, conferma le regole relative ai termini di trasmissione delle domande dei trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza coronavirus.
Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione, ordinaria e in deroga, e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
La seconda parte del comma 5 prevede inoltre che, per la prima applicazione della norma, il termine di decadenza della trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge.
Cassa integrazione, INPS: la scadenza del 31 dicembre 2020 per le sospensioni dell’attività iniziate a novembre
Il messaggio INPS fornisce quindi le scadenze per i trattamenti di integrazione salariale connessi all’emergenza coronavirus.
In base a quanto previsto nel decreto Ristori, la scadenza per le domande relative al periodo di ottobre è il 30 novembre 2020.
Il messaggio, tuttavia, specifica inoltre che:
“considerato che l’applicazione della disposizione contenuta nella seconda parte del citato comma 5 dell’articolo 12 non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze, si precisa che le domande di trattamenti per causali collegate all’emergenza epidemiologica da COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività che hanno inizio nel corrente mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020).”
In altre parole, come chiarito in precedenza, il termine per la trasmissione delle domande di cassa integrazione dipende da periodo di sospensione o riduzione delle attività per le quali il trattamento di integrazione salariale è richiesto.
Quindi per le domande relative a riduzioni o sospensioni delle attività che hanno inizio a novembre, la scadenza per la presentazione è fissata al 31 dicembre 2020.
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