Fuori dalla detassazione introdotta per l'emergenza Covid la cassa integrazione e i prestiti garantiti dalla SACE. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 366 del 4 luglio 2023

Niente detassazione per la cassa integrazione Covid e per la garanzia dello Stato sui prestiti erogati nel periodo emergenziale.
A delimitare l’ambito di applicazione della detassazione dei sussidi emergenziali è l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta all’interpello n. 366 del 4 luglio 2023 torna sulle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione introdotta dal Decreto Ristori.
Tra i contributi e le indennità erogati in via eccezionale nel corso del periodo di emergenza Covid per i quali risulta applicabile il regime di esenzione fiscale restano quindi esclusi la cassa integrazione così come i finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia dello Stato.
Cassa integrazione Covid e prestiti SACE, l’Agenzia delle Entrate esclude la detassazione
La cassa integrazione riconosciuta dall’INPS al lavoratore nel corso del periodo di emergenza Covid non rappresenta, secondo l’Agenzia delle Entrate, un contributo in conto esercizio dell’impresa, inteso tecnicamente come ristoro dei costi sostenuti. Stessa considerazione anche per i finanziamenti garantiti dallo Stato e coperti dalla SACE.
Questa la motivazione alla base dei chiarimenti con i quali l’Agenzia delle Entrate, con l’articolata risposta all’interpello n. 366 del 4 luglio 2023, esclude la detassazione delle due misure.
I chiarimenti forniti si pongono in contrasto con quanto evidenziato dalla società istante che, al contrario, considerava ammissibili all’agevolazione fiscale introdotta dall’articolo 10-bis del decreto legge n. 137/2020 anche le somme relative alla CIG e ai prestiti con garanzia SACE.
La norma, si ricorda, ha previsto l’esclusione dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale nel periodo di emergenza Covid, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, in favore degli esercenti attività d’impresa, arti o professione e per i lavoratori autonomi.
Per le condizioni di applicazione della detassazione, la società istante valutava quindi ammissibili anche le somme relative ai contributi in conto garanzia e integrazione salariale per effetto dell’accesso alla cassa integrazione con causale Covid, misura quest’ultima ritenuta non solo a vantaggio dei lavoratori ma anche delle imprese, sollevate dall’obbligo di corresponsione della retribuzione per i periodi coperti dalla CIG.
A detta dell’istante, ambedue gli aiuti fruiti sono da considerarsi come una riduzione di un costo, ammissibili quindi alla detassazione ai fini IRES ed IRAP, anche se non erogati mediante accredito diretto alla società, considerando la previsione dell’irrilevanza della modalità di fruizione prevista dall’articolo 10-bis del Decreto Ristori.
Un’interpretazione che tuttavia l’Agenzia delle Entrate boccia, ritenendo quindi non ammissibili al regime di detassazione le somme relative alla cassa integrazione e ai prestiti garantiti dallo Stato.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 366 del 4 luglio 2023
- Detassazione esclusa per cassa integrazione Covid e prestiti garantiti dallo Stato
Niente detassazione se manca il presupposto di erogazione di un contributo: porte sbarrate a cassa integrazione Covid e prestiti SACE
Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta fornita, alla base della norma che ha previsto la detassazione di contributi e sussidi erogati per l’emergenza Covid vi è la necessità di evitare che il beneficio legato al riconoscimento degli stessi fosse successivamente depotenziato dall’incidenza della tassazione.
Sterilizzando quindi l’incidenza degli obblighi fiscali, il legislatore ha quindi massimizzato gli effetti delle misure emergenziali, e:
“costituisce quindi presupposto imprescindibile, ai fini dell’applicazione del citato regime di detassazione, la circostanza che al soggetto destinatario sia assegnato un beneficio che comporti un vantaggio economico effettivo e quantificabile che la norma indica in maniera generica come contributo o indennità che consiste, in sostanza, in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi purché rimasti a carico dal soggetto beneficiario.”
Un presupposto non soddisfatto dalla cassa integrazione, che pone a carico dell’INPS la retribuzione del lavoratore a fronte della riduzione della prestazione lavorativa. Il tutto si traduce in una riduzione del costo per l’azienda, e non rappresenta un ristoro dei costi sostenuti dalla stessa.
L’eventuale detassazione delle somme genererebbe quindi un effetto agevolativo in più per l’impresa.
Stesse considerazioni esprime l’Agenzia delle Entrate per i prestiti garantiti dallo Stato e, in questo caso, coperti dalla SACE.
La conclusione del Fisco è quindi chiara: nessuna delle due misure descritte, anche se finalizzate a sostenere il lavoro e la liquidità delle imprese nel corso del periodo di emergenza Covid, può rientrare nel regime di detassazione. Una chiusura netta che delimita il campo di applicazione dell’agevolazione introdotta dal Decreto Ristori.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cassa integrazione Covid e prestiti SACE, l’Agenzia delle Entrate esclude la detassazione