Carburante autotrasportatori, nel caso di somministrazione con contratto di commissione con stazioni di servizio e con i propri clienti la società può portare in detrazione l'IVA per l'acquisto. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 473 del 12 luglio 2021.
Carburante autotrasportatori, chi è il soggetto che può portare in detrazione l’IVA nel caso di somministrazione con contratto di commissione con le stazioni di servizio?
Al quesito fornisce chiarimenti la risposta all’interpello numero 473 del 12 luglio 2021.
Il commissionario per la vendita del carburante di proprietà delle stazioni di servizio convenzionate non subisce l’indetraibilità, in quanto non consuma il carburante per la propria società.
La società stessa, per evitare una doppia imposizione, può portare in detrazione l’imposta pagata per l’acquisto del carburante dalle stazioni di servizio, destinato agli autotrasportatori, ovvero i clienti finali.
La fattura dovrà essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni.
Carburante autotrasportatori, la detrazione IVA con contratti di commissione
La risposta all’interpello numero 473 del 12 luglio 2021 fornisce chiarimenti sulla somministrazione di carburante agli autotrasportatori, clienti finali della società istante.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 473 del 12 luglio 2021
- Attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio e un contratto di somministrazione con i propri clienti (autotrasportatori) - Trattamento IVA.
Nello specifico, vengono fornite delucidazioni nel caso in cui sia posto in essere un contratto di commissione con le stazioni di servizio ed un contratto di somministrazione ai propri clienti da parte della società istante.
Il quesito è duplice:
- da un lato si chiede se l’istante ha diritto alla detrazione assoluta del carburante;
- dall’altro vengono richieste le tempistiche e modalità di fatturazione attiva e passiva.
Prima di rispondere, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.
La prima norma citata è l’articolo 1731 del codice civile che stabilisce che il contratto di commissione:
“è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.”
Come chiarito dalla risoluzione 176 del 1996, tale contratto non presuppone il passaggi di beni tra committente e commissionario ma è uno schema tipico per la conclusione dei contratti di compravendita in nome del commissionario e per conto del committente.
Ai fini fiscali l’articolo 2 comma, n. 3) del decreto IVA prevede una fictio iuris in cui i passaggi di beni tra i soggetti interessati costituiscono cessioni di beni.
Tuttavia, le operazioni si intendono effettuate all’atto della vendita dei beni da parte del commissionario.
In relazione a ciò, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
“E’ a tale momento, quindi, che deve ricollegarsi l’obbligo di emissione della fattura da parte del committente (v. articolo 21, comma 4, del Decreto IVA”
Infine, in base a quanto previsto dall’articolo 19 bis 1, comma 1, lettera d) del Decreto IVA, l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti destinati ai veicoli è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione degli stessi veicoli.
Carburante autotrasportatori, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver richiamato le principali norme in questione ed i relativi documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul duplice quesito sollevato dall’istante.
Innanzitutto l’Amministrazione finanziaria sottolinea che:
con riferimento al contratto di commissione, si è dell’avviso che l’Istante - commissionario per la vendita del carburante di proprietà delle stazioni di servizio convenzionate - non subisca l’onere dell’indetraibilità di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del Decreto IVA perché non è ravvisabile un consumo, nei termini anzidetti, del carburante da parte della Società.
La società può dunque portare le spese in detrazione dal momento che il carburante non viene utilizzato per la propria attività ma rivenduto a terzi in base a quanto previsto dal contratto di commissione alla vendita stipulato con i distributori stradali.
Per evitare un doppio aggravio impositivo, nel documento viene chiarito quanto segue:
“si è dunque dell’avviso che la Società possa detrarre l’imposta pagata per l’acquisto del carburante dalle stazioni di servizio, destinato ad essere contestualmente somministrato, per conto di quest’ultime, ai clienti finali, effettivi utilizzatori del carburante.”
Per quanto riguarda le modalità di fatturazione, infine, deve essere preso come riferimento l’articolo 21, comma 4, lettera b), del decreto IVA.
La disposizione prevede che per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quello di consegna del bene.
In tal modo l’istante ha anche l’opportunità di raggruppare in un solo documento le cessioni effettuate nel mese allo stesso cliente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Carburante autotrasportatori, la detrazione IVA con contratti di commissione