Contributi INPS e premi INAIL: scende il tasso di interesse per rate e sanzioni civili

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Calano i tassi di interesse per il pagamento a rate di contributi INPS, di premi e accessori INAIL e per la determinazione delle relative sanzioni civili. Dal 12 giugno i valori si attestano al 10,25 per cento e al 9,75 per cento

Contributi INPS e premi INAIL: scende il tasso di interesse per rate e sanzioni civili

Entra in vigore il calo dei tassi di interesse per il pagamento delle rate dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL, così come quello utilizzato per determinare le relative sanzioni civili.

I valori scenderanno rispettivamente al 10,25 per cento e al 9,75 per cento.

La novità è conseguenza della nuova decisione di politica monetaria della BCE, la Banca Centrale Europea, che ha previsto una taglio di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.

Contributi INPS e premi INAIL: scende il tasso di interesse per rate e sanzioni civili

Dopo un periodo di forte aumento e nove mesi di tassi di interesse invariati, la BCE ha deciso di allentare il grado di restrizione della politica monetaria e di abbassare i tassi di interesse.

Cala di 25 punti base anche il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, che, come annunciato nel comunicato stampa del 6 giugno, scende al 4,25 per cento.

Di conseguenza, l’INPS e l’INAIL con le due circolari pubblicate l’11 giugno (n. 71 e n. 13) comunicano i nuovi valori del tasso di interesse per il pagamento a rate dei contributi e dei premi e accessori.

L’aggiornamento riguarda anche il tasso utilizzato per determinare la misura delle relative sanzioni civili che si applicano per il mancato o ritardato pagamento.

I nuovi tassi, che si applicano da oggi 12 giugno, scendono rispettivamente al 10,25 per cento e al 9,75 per cento.

Il valore del tasso per la rateazione dei contributi INPS e dei premi INAIL si ottiene tramite il calcolo previsto dall’art. 3, comma 4 del decreto legge n. 318/1996, per cui si applica un tasso di interesse pari a quello minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema in vigore al momento della domanda, maggiorato di 6 punti. Da qui il valore del 10,25 per cento.

Come ribadito da INPS e INAIL nelle rispettive circolari, per i piani di ammortamento che sono già stati emessi e notificati si continua ad applicare il tasso di interesse in vigore al momento della domanda.

Inoltre, nel caso di differimento dei contributi INPS, il tasso di interesse aggiornato è applicato a partire dalla contribuzione relativa a maggio 2024.

INPS - Circolare n. 71 dell’11 giugno 2024
Nuovo tasso di interesse per rate e sanzioni civili

Contributi INPS e premi INAIL: come cambiano le sanzioni civili

Come detto, la decisione di politica monetaria della BCE ha effetto anche nella determinazione della misura delle sanzioni civili che si applicano in caso di mancato o ritardato pagamento di premi o contributi così come previsto dall’art. 116, commi 8 e 10 della legge n. 388/2000.

Il nuovo valore del 9,75 per cento si ottiene prendendo in considerazione il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, al quale bisogna aggiungere una maggiorazione di 5,5 punti percentuali.

Per i casi di evasione, l’INPS sottolinea come resti ferma la misura pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento della somma non versata entro la scadenza prevista.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative ai premi INAIL, queste non possono essere superiori al 40 per cento dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nei casi di procedure concorsuali, poi, le sanzioni possono essere ridotte e calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000) purché siano pagate tutte le spese. Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari a tale tasso aumentato di due punti.

Se il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali scende al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti.

Pertanto, dato che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5 per cento), si applica il tasso del 4,25 per cento. In caso di evasione, invece, si applica il tasso del 6,25 per cento.

INAIL - Circolare n. 13 dell’11 giugno 2024
Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili

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