Esiste un limite di utilizzo ai buoni pasto in una o più transazioni di spesa? Questo limite impatta sulle regole fiscali di utilizzo dei buoni pasto?
I buoni pasto rappresentano senza dubbio uno strumento di ottimizzazione fiscale molto importante, sia dal punto di vista di lavoratrici e lavoratori, sia dal punto di vista dell’azienda.
Negli ultimi anni i buoni pasto sono stati oggetto di grande attenzione normativa e la loro disciplina è stata più volte modificata. La novità più importante degli ultimi anni è sicuramente legata al limite di importo per singolo buono pasto, al momento fissata in:
- euro 8 per i buoni pasto elettronici e/o digitali (il limite precedente era di 7 euro);
- euro 4 per i buoni pasto cartacei (il limite precedente era di 5,29 euro).
Ma cos’è questo limite? Un limite di utilizzo? No, assolutamente. I limiti di cui sopra sono una soglia di non esenzione fiscale. In altre parole, 8 euro e 4 euro rappresentano il limite del singolo buono pasto giornaliero entro il quale non si applica la tassazione IRPEF.
Attenzione: si tratta di un limite di non imponibilità e non di una franchigia. La differenza è importante perché comporta che superato di un solo centesimo quel limite di cui sopra, tutto l’importo verrebbe assoggettato ad IRPEF!
Oggi approfondiamo, in particolare, questo tema, ovvero quello del limite di utilizzo.
Ciò in quanto non esiste solo il limite fiscale di cui sopra per la non imponibilità.
Esiste anche un divieto di cumulo, introdotto dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del DM 122/2017 del MISE (attuale Ministero per le Imprese e il Made in Italy).
Buoni pasto: divieto di cumulo e limiti fiscali
Secondo quanto previsto da questa norma:
è possibile utilizzare nell’ambito della stessa spesa un massimo di otto buoni pasto e gli stessi, erogati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono quindi esenti IRPEF
Attenzione: tale divieto di cumulo, oltre il limite di otto buoni pasto, non incide, ai fini IRPEF, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente - rispettivamente di 4 euro e 8 euro giornalieri per i buoni pasto elettronici - previsti dall’articolo 51 comma 2 lett. c) del TUIR.
La stessa norma prevede altri tre divieti importanti:
- non sono cedibili;
- non sono commerciabili e/o vendibili;
- non possono essere utilizzati da soggetti diversi dal legittimo titolare.
- Regolamento ministeriale in materia di servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto)
- Decreto Interministeriale numero 122/2017
Buoni pasto: la differenza tra ticket digitali ed elettronici
Il limite di non imponibilità fiscale di 8 euro per singolo buono pasto vale per i buoni elettronici e per i buoni digitali. Ma qual è la differenza tra questi due strumenti? Spesso nel linguaggio comune, effettivamente, li utilizziamo come sinonimi ma non lo sono.
I buoni pasto elettronici, infatti, sono quelli utilizzabili sia con carta (tipo bancomat) sia tramite app.
I buoni pasto digitali, invece, sono quelli utilizzabili esclusivamente tramite app.
Buoni pasto: il datore di lavoro non è tenuto ai controlli
Non rientra tra gli adempimenti del datore di lavoro la verifica del corretto uso dei buoni pasto ma:
“la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) delle prestazioni sostitutive di mensa aziendale erogate sotto forma di buoni pasto opera nei limiti stabiliti dal citato articolo 51 a prescindere dal numero di buoni utilizzati.”
Quello che sarà importante verificare è quindi esclusivamente il rispetto dei limiti di importo sopra indicati, avendo cura di fare attenzione alle differenze tra l’esenzione IRPEF prevista sul valore nominale dei buoni cartacei o elettronici.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Quanti buoni pasto si possono utilizzare per una singola spesa?