Bonus Sud sui contributi dovuti: istruzioni INPS sull'esonero del 30% applicabile dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 per i lavoratori che operano nelle regioni del Mezzogiorno. A fornire dettagli e istruzioni sull'agevolazione che, con molta probabilità sarà confermata con la Legge di Bilancio 2021, è la circolare numero 122 del 22 ottobre 2020.
Bonus Sud sui contributi dovuti, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro possono beneficiare di un esonero pari al 30% per i lavoratori che operano nelle regioni del Mezzogiorno. Con la circolare INPS numero 122 del 22 ottobre 2020, arrivano le istruzioni da seguire.
L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto Agosto solo per gli ultimi mesi del 2020. Ma, stando alle ultime dichiarazioni del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, la misura potrebbe essere confermata non solo per tutto il 2021 ma anche fino al 2023 dalla prossima Legge di Bilancio.
Sono esclusi dal bonus i premi e i contributi INAIL.
Bonus Sud sui contributi dovuti, a chi spetta l’esonero del 30%?
Il bonus Sud sui contributi dovuti si applica per i rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con svolgimento delle attività in una delle seguenti regioni:
- Abruzzo;
- Basilicata;
- Calabria;
- Campania;
- Molise;
- Puglia;
- Sardegna;
- Sicilia.
L’agevolazione, chiarisce l’INPS, spetta sia per i rapporti di lavoro già istaurati che per quelli “instaurandi” a patto che si rispetti il requisito geografico.
La circolare INPS numero 122 del 22 ottobre 2020 chiarisce:
“Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori”.
Anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia sede legale in una regione diversa, è possibile beneficiare della decontribuzione Sud.
Nel testo, le istruzioni da seguire: “è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno.
L’agevolazione non è un incentivo all’assunzione e, quindi, non segue le regole previste solitamente per questo tipo di agevolazioni ma quelle stabilite per i benefici contributivi:
- possesso del DURC, documento unico di regolarità contributia;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Bonus Sud sui contributi dovuti: istruzioni INPS sull’esonero del 30%
Il bonus Sud introdotto dal Decreto Agosto prevede un esonero pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, senza un limite individuale di importo.
Sono escluse dall’agevolazione le somme che seguono:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- il contributo dovuto al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo dovuto ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015;
- contributo dovuto al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il bonus Sud sui contributi dovuti risulta, però, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’Inps specifica:
“La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinato dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani, disciplinato dall’articolo 1, commi da 100 a 108, e 113 e 114, della legge n. 205/2017) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999 o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012)”.
Tutti i dettagli e le istruzioni per beneficiare della decontribuzione Sud e compilare correttamente i flussi Uniemens nel testo integrale della circolare numero 122 del 22 ottobre 2020.
- INPS - Circolare numero 122 del 22 ottobre 2020
- Articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”. Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus Sud sui contributi dovuti: istruzioni INPS sull’esonero del 30%