Bonus ricerca e sviluppo: non è prevista la cessione a terzi, nè il rimborso. Il fruitore del credito di imposta deve coincidere con il beneficiario dell'agevolazione. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 72 del 2019.
Bonus ricerca e sviluppo: non può essere ceduto a terzi. Se non è trasferito in occasione della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato non può essere venduto ad altre società né può essere richiesto a rimborso. L’Agenzia delle Entrate lo chiarisce nella risposta all’interpello numero 72 dell’8 marzo 2019.
Lo spunto per fare luce sulla questione arriva da una società, partecipata al 100% da un’altra azienda.
A seguito dello stato di crisi di quest’ultima, la società che pone il quesito ha dovuto ridurre la propria attività d’impresa e, di conseguenza, ha dovuto cedere il ramo di azienda relativo a un punto vendita, comprensivo del magazzino dei prodotti finiti insieme ai contratti commerciali di distribuzione dei prodotti con l’estero.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello n. 72 dell’8 marzo 2019
- Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -cessione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Bonus ricerca e sviluppo: non può essere ceduto a terzi
Il bonus per le attività di ricerca e sviluppo, nell’impostazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge numero 145 del 2013 e come modificata dall’articolo 1, comma 15, della legge numero 232 dell’11 dicembre 2016, viene riconosciuto a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020”, ed è commisurato alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Nel caso in esame, il credito di imposta per ricerca e sviluppo che la società ha maturato non è stato ricompreso nel perimetro del ramo d’azienda ceduto e, quindi, è rimasto nelle sue mani. Dal momento che l’attività commerciale si è ridotta, l’azienda non riesce a recuperare il credito in compensazione. E la legge non prevede che sia richiesto a rimborso.
La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per avere conferma di poter procedere per una terza via: cedere il bonus a un’altra società di capitali, come previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto numero 2440 del 18 novembre 1923.
Ma, come si legge nella risposta all’interpello numero 72 dell’8 marzo 2019, questa opzione non è possibile. Il fruitore del credito da ricerca e sviluppo coincide, infatti, con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione, ossia con colui che effettivamente ha sostenuto la spesa.
Come affermato già in altri documenti di prassi, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che i crediti di imposta:
maturano esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano l’investimento e non possono essere trasferiti a soggetti terzi per effetto di atti realizzativi. Il trasferimento della titolarità è, infatti, ammissibile unicamente nei casi in cui specifiche norme giuridiche prevedono, al verificarsi dell’operazione, una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati; ad esempio, nei casi di fusione (cfr. circolare del 9 maggio 2002, n. 38/E), successione per decesso dell’imprenditore individuale (cfr. risoluzione del 26 giugno 2003, n. 140/E), scissione (cfr. risoluzione del 30 giugno 2003, n. 143/E). Ugualmente i crediti di tal natura possono essere trasferiti nell’ambito della cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.
Bonus ricerca e sviluppo e trasferimento del credito: i riferimenti normativi
Nella risposta all’interpello numero 72 dell’8 marzo 2019, l’Agenzia delle Entrate richiama le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 5/E del 16 marzo 2016 e numero 13/E del 27 aprile 2017 con cui sono state stabilite le modalità di fruizione del credito di imposta.
Si afferma chiaramente che il bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione. E non può essere trasformato in rimborso.
Ne deriva che non può neanche essere ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del
decreto Presidente della Repubblica numero 602 del 29 settembre 1973, secondo cui:
“Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell’articolo 44 sono dovuti al cessionario”.
Inoltre, specifica il documento, le norme che disciplinano il credito per ricerca e sviluppo non contengono alcun richiamo all’articolo 1260 del codice civile, secondo cui:
“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Si esclude anche la possibilità che il bonus ricerca e sviluppo possa rientrare tra quelli per i quali la cessione è stata ammessa in via interpretativa, sulla base fatto che i fruitori erano dei meri intermediari tra amministrazione e destinatari dell’agevolazione cui il credito si riferiva.
Per l’Agenzia delle Entrate non c’è dubbio: il fruitore del bonus deve coincidere con l’effettivo beneficiario dell’agevolazione, cioè con chi ha effettuato l’investimento.
Dunque, dall’analisi dei riferimenti normativi, deriva che nemmeno la terza via è possibile, ovvero la cessione a un’altra società. Il credito può essere fruito solo in compensazione e non può essere rimborsato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus ricerca e sviluppo: non è prevista la cessione a terzi, nè il rimborso