Bonus ricerca e sviluppo 2019, con la circolare MISE del 15 febbraio vengono forniti chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio in merito alla certificazione della documentazione contabile.
Bonus ricerca e sviluppo, con la circolare del 15 febbraio il MISE ha fornito i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
In merito al riconoscimento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo sono stati introdotti nuovi oneri in materia di certificazione della documentazione contabile, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 sono due:
- l’estensione dell’obbligo di certificazione anche alle imprese obbligate al controllo legale dei conti (precedentemente esonerate);
- che la certificazione della documentazione costituisce condizione formale per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.
Un adempimento che ha creato alcuni dubbi nelle imprese beneficiarie del bonus ricerca e sviluppo e per i quali la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico datata 15 febbraio 2019 (di seguito allegata) fornisce i dovuti chiarimenti.
- MISE - Circolare 15 febbraio 2019, n. 38584
- Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3 decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e ss.mm.ii. - Chiarimenti concernenti la certificazione della documentazione contabile
Bonus ricerca e sviluppo, le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
L’articolo 1, comma 70, lettera f) della Legge di Bilancio 2019, modificando quanto previsto dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 ha stabilito che, al fine del riconoscimento del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo,
“l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti”.
La lettera e) dello stesso comma della Legge di Bilancio 2019 ha stabilito inoltre che l’utilizzo del credito d’imposta sia subordinato al rispetto degli obblighi di certificazione di cui sopra.
Certificazione documentazione contabile per il bonus ricerca e sviluppo: la circolare MISE
In merito alle modifiche di cui sopra, la circolare del MISE pubblicata il 15 febbraio 2019 ha chiarito che:
“in sede di rilascio della certificazione della documentazione contabile non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.”
Per quel che riguarda i contenuti e le modalità di rilascio della certificazione della documentazione contabile, il Ministero rimanda alle istruzioni contenute nelle circolare n. 5/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate (paragrafi 7 e 8) e nella 13/E del 2017 (paragrafo 4.9).
Tra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si ricorda che la documentazione necessaria per il riconoscimento del bonus ricerca e sviluppo va certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non sono tenuti all’approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus ricerca e sviluppo, chiarimenti MISE sulle novità del 2019