Bonus pubblicità 2018: con le FAQ pubblicate dal Dipartimento Informazione ed Editoria viene chiarito che il credito d'imposta non spetta se gli investimenti nell'anno precedente sono stati pari a zero.
Non spetta il bonus pubblicità alle imprese e professionisti con investimenti pari a zero nell’anno precedente.
Il chiarimento arriva dopo mesi di attesa con la pubblicazione delle FAQ sul sito del Dipartimento Informazione ed Editoria. La questione dell’incremento nel caso di nuovi investimenti aveva sollevato numerosi dubbi, a causa di una norma scritta in maniera poco chiara.
Come si calcola l’incremento nel caso di nuovi investimenti? In merito le opinioni dei professionisti divergevano, tra chi sosteneva l’impossibilità di determinare l’investimento incrementale nel caso di valore pari a zero nell’anno precedente e chi invece era in attesa di chiarimenti ufficiali.
Le FAQ sul bonus pubblicità 2018 pubblicate dal Dipartimento Informazione ed Editoria arrivano a sciogliere gli ultimi dubbi pochi giorni dopo la data di apertura della finestra per presentare domanda, ovvero il 22 settembre.
Sono di fatto esclusi dal credito d’imposta per investimenti incrementali le imprese e professionisti con investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente.
No al bonus pubblicità per investimenti pari a zero nell’anno precedente
Sono quattro le domande relative alle ipotesi di investimenti pubblicitari pari a zero nell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione.
Nello specifico, i chiarimenti sul bonus pubblicità pubblicati nell’unica delle FAQ pubblicata sul sito del Dipartimento Informazione ed Editoria riguarda due casi: le imprese già costituite che effettuano investimenti pubblicitari solo nell’anno di richiesta del credito d’imposta e le nuove imprese.
Si riportano di seguito le domande e la risposta pubblicata dal Dipartimento:
1. L’accesso al credito d’imposta è consentito a soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al primo anno di attività ed a coloro che non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell’anno precedente?
2. Se un’impresa non ha effettuato investimenti inerenti nell’anno precedente di comparazione ma solo nell’anno di richiesta in corso, ovvero con media di partenza pari a 0, è possibile presentare la richiesta o deve obbligatoriamente aver effettuato investimenti anche nell’anno precedente?
3. Da bando, il credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari viene calcolato sulla spesa incrementale, ma se l’attività nell’anno precedente non ha effettuato alcun tipo di spesa pubblicitaria sui mezzi indicati, può comunque accedere considerando pari a 0 la base di spesa o è necessario aver effettuato in passato altre spese per calcolare il valore incrementale?
4. Le aziende nate nel 2018 oppure quelle nate precedentemente ma che non hanno effettuato investimenti pubblicitari negli anni precedenti sono ammissibili o meno al bonus?
Risposta: Non è possibile accedere al credito l’imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’agevolazione sono stati pari a zero, come prescritto dal Consiglio di Stato nel parere reso sul Regolamento di cui al D.P.C.M. n. 90 del 16 maggio 2018, che ha disciplinato la misura.
Sono esclusi dalla concessione del credito di imposta, pertanto, oltre che i soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, anche quelli che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.
Bonus pubblicità 2018: le FAQ pubblicate sul sito del Dipartimento Informazione ed Editoria
Si riportano di seguito tutte le FAQ ad oggi pubblicate sul sito del Dipartimento Informazione ed Editoria relative al bonus pubblicità 2018:
Modalità di accesso al bonus - comunicazione telematica
Domanda: dove è possibile trovare eventuali aggiornamenti ed informazioni su come richiedere ed usufruire del Bonus Pubblicità?
Domanda: è possibile avere informazioni dettagliate per poter presentare istanza per usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari su quotidiani cartacei?
Domanda: dove è possibile reperire la “comunicazione per fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali”?
Risposta: il modello di comunicazione telematica e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.informazioneeditoria.gov.it e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it. Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti Internet delle due Amministrazioni.
Invio della comunicazione telematica
Domanda: in quale sito è disponibile il software per la compilazione della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali?
Domanda: desidero sapere se per l’invio telematico del modello “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali” devo compilare manualmente il modello e inviarne una scansione? Non trovo il modello editabile.
Risposta: Per l’invio della “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per il 2017 è disponibile una apposita funzionalità nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS.
La procedura è accessibile nella sezione dell’area autenticata: “Servizi per” alla voce “comunicare”.
Presentazione della rinuncia alla richiesta
Domanda: Vorremmo sapere ed avere conferma se i termini della rinuncia sono gli stessi della richiesta di ammissione ai benefici (22 settembre – 22 ottobre) e se è prevista anche una rinuncia successiva al 22 ottobre, una volta ricevuta comunicazione sul beneficio ammesso per il richiedente. Qualora la rinuncia fosse presentata oltre il termine per la presentazione del beneficio, si è passibili di una eventuale sanzione?
Domanda: la rinuncia alla prenotazione del credito per eventi sopravvenuti entro quando potrà essere formulata? Entro la chiusura dei termini per la comunicazione di accesso al credito, oppure entro la chiusura dei termini per la presentazione della dichiarazione sostitutiva?
Risposta: La rinuncia, totale o parziale, agli effetti di una “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta precedentemente inviata, può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini per la presentazione della comunicazione stessa, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. La rinuncia presentata fuori termine, pertanto, non sarà presa in considerazione.
Non è possibile, invece, presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.
Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia
Domanda: In merito al modulo di Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta si richiede se è necessario compilare il campo “Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia” anche nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato sia inferiore a 150.000,00 euro?
Risposta: L’elenco dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, presente in allegato alla “comunicazione telematica”, deve essere compilato soltanto nell’ipotesi in cui il credito di imposta richiesto sia superiore a 150.000 euro dai soli operatori che non siano iscritti nelle “white list”.
Se l’ammontare complessivo del credito d’imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a 150.000 euro, infatti, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
- di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste), oppure
- di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, sia nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” sia nella “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Tipologie di pubblicità ammesse al credito di imposta
Domanda: E’ possibile usufruire di un credito d’imposta per investimenti pubblicitari tramite acquisto di spazi pubblicitari in ambito sportivo automobilistico nelle vetture da gara che partecipano ai campionati nazionali ed internazionali?
Domanda: Volevo sapere se il “credito d’imposta pubblicità” è usufruibile anche per l’acquisto di spazi pubblicitari come cartellonistica, banner on line, etc…
Domanda: Gli investimenti effettuati in campagne Google ad words o similari possono rientrare tra le spese ammissibili per godere del credito d’imposta?
Domanda: Vorrei sapere se il credito d’imposta è inerente anche alla pubblicità fatta tramite social, in particolare la piattaforma Facebook.
Domanda: Cosa si intende per stampa online? La pubblicità deve essere fatta solo su testate giornalistiche online oppure sono ritenute ammissibili anche inserzioni pubblicitarie su diversi siti online?
Risposta: Il credito d’imposta è riconosciuto soltanto per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
Non sono pertanto ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità (come ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc...).
Verifica e calcolo dell’incremento
Domanda - 1° esempio: Nel caso in cui un’impresa abbia sostenuto nel 2017 solo spese su emittenti radio, mentre nel 2018 sostiene spese sia su radio che su stampa, come si calcola il valore incrementale dell’1% propedeutico all’ammissibilità? In altre parole, sarà ammissibile la sola spesa su radio o la verifica dell’incremento verrà fatta considerando il totale degli investimenti (rendendo così ammissibili anche le spese in stampa)? Ad esempio:
Canale | spesa 2017 | 2018 |
Radio - tv | € 100 | € 150 |
Stampa | 0 | € 40 |
Il valore incrementale su cui calcolare l’incentivo sarà 50 o 90 (50+40) ?
Risposta n. 1: Ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.
È possibile poi accedere al bonus anche per investimenti effettuati su un solo mezzo di informazione (stampa da una parte ed emittenti radiofoniche e/o televisive dall’altra).
Nell’esempio sopra riportato, pertanto, l’agevolazione fiscale è ammissibile unicamente per le spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive, ed il valore incrementale su cui calcolare il credito di imposta è pari ad € 50.
Domanda – 2° esempio: Si chiede conferma del fatto che possa accedere al credito d’imposta in questione un’impresa che, pur avendo avuto costi pari a zero l’anno precedente (2017) nella tipologia di mezzi oggetto di investimento nel periodo agevolabile (2018), abbia comunque avuto costi superiori a zero l’anno precedente (2017) nell’altra tipologia di mezzi, come da esempio che segue:
Canale spesa | Costi 2017 | Costi 2018\(Periodo agevolabile) | Costo incrementale |
Stampa | 0 | 50 | +50 |
TV locali | 30 | 0 | -30 |
Risposta n. 2: In base a quanto precisato nella risposta al quesito precedente – risposta n. 1 -, nell’esempio sopra riportato non si può accedere al credito di imposta.
L’investimento effettuato sulla stampa, infatti, non è ammissibile, in quanto nell’anno precedente l’investimento è stato pari a zero, mentre non risulta un incremento delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive.
Precisazione sugli analoghi investimenti effettuati sugli «stessi mezzi di informazione» nell’anno precedente
Domanda: Nel punto 5 del comunicato “Domanda di ammissione al beneficio”, in cui si spiega cosa dovrà contenere la comunicazione, si citano “media analoghi” (ovvero stampa da una parte ed emittenti radio-televisive dall’altra), ma non il singolo giornale o la singola emittente: cosa si intende? l’investimento pubblicitario deve avvenire su più di un giornale, o più di un’emittente radio televisiva?
Domanda: Il canale pubblicitario scelto per ottenere il credito d’imposta deve essere necessariamente lo stesso dello scorso anno o se basta fare investimenti su canali online autorizzati (nuovi o vecchi che siano).
Ad esempio: se un’azienda ha pianificato una campagna nel 2017 su una testata giornalistica online specifica (testata1.it), può beneficiare il prossimo anno del credito d’imposta pianificando una campagna su un’altra testata giornalistica online (testata2.it)?
Risposta: Il credito d’imposta in oggetto riguarda esclusivamente gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati su mezzi di “informazione”: cioè su emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Per «analoghi investimenti» sugli «stessi mezzi di informazione», si intende investimenti sullo stesso «canale informativo», cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.
Costi pubblicitari rilevanti
Domanda: Il credito di imposta va ad agevolare la spesa incrementale effettuate per la pubblicità su giornali, giornali online, TV e radio locali.
Spesso il contratto non viene fatto direttamente con la casa editrice ma con concessionarie di pubblicità che fatturano:
- il corrispettivo per la pubblicità fatta;
- i compensi per l’attività svolta (in maniera separata rispetto ai corrispettivi per l’attività pubblicitaria).
Il dubbio che abbiamo è: sono agevolabili solo i compensi corrisposti alle case editrici o anche quelli corrisposti a concessionarie di pubblicità? In buona sostanza vale il mezzo sul quale viene veicolata la pubblicità o il soggetto che fattura?
Domanda: In merito al «Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali», a seguito della pubblicazione del D.P.C.M. del 16 maggio 2018 n.90, sono a fare alcune richieste di chiarimento:
- i soggetti fornitori devono avere caratteristiche particolari? In altre parole, sono ammissibili spese fatturate da soggetti diversi da agenzie pubblicitarie (es. società di consulenza che hanno, a loro volta, sostenuto costi di pubblicità a nome e per conto dell’impresa beneficiaria)?
- in caso di spese fatturate da agenzie pubblicitarie / concessionarie di pubblicità, come si effettua il conteggio della spesa ammissibile se nella fattura non viene esplicitato il costo di intermediazione? Si considera il costo pieno fatturato?
Domanda: Noi abbiamo a disposizione un monte spesa da destinare alla pubblicità on line su testate giornalistiche, ma invece di acquistarle direttamente da ciascuna testata, ci affideremmo ad una Concessionaria di Spazi Web “PIATTAFORMA PROGRAMMATIC”, che non è un editore ma che acquista spazi da editori, e che ci rilascerebbe unica fattura con elenco delle testate su cui i nostri banner compariranno con preciso numero di impression per ogni testata.
Sarebbe quindi sufficiente avere come giustificativo la fattura sopramenzionata con elenco testate e numero dei click ottenuti su ciascuna precisa testata giornalistica (il che dimostrerebbe che un investimento è stato fatto su quella testata), oppure per ottenere il bonus è necessario presentare un giustificativo della cifra spesa che provenga dalla testata giornalistica stessa?
Risposta: Le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità.
Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.
Concessione del bonus in caso di insufficienza delle risorse disponibili
Domanda: L’assegnazione dei fondi è in ordine cronologico di presentazione della domanda per accedere al contributo?
Domanda: Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta rileva l’ordine cronologico di presentazione della domanda oppure è ininfluente in quanto le risorse disponibili verranno ripartite a prescindere dall’ordine di presentazione?
Risposta: L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione. telematica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: No al bonus pubblicità per investimenti pari a zero nell’anno precedente