Bonus prima casa, la risoluzione dell'atto di donazione utile per non decadere dai benefici dopo un secondo acquisto non compromette l'agevolazione e l'immobile riacquisito può essere venduto dal contribuente in qualsiasi momento. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 77 del 2 febbraio 2021.
Bonus prima casa: anche se viene risolto per mutuo consenso l’atto di donazione che ha permesso di non perdere le agevolazioni godute, dopo l’acquisto di una seconda abitazione, non vengono meno i benefici.
E sulla possibilità di rivendere l’immobile riacquisito non c’è alcun vincolo temporale.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 77 del 2 febbraio 2021 che analizza alcune regole da seguire per non perdere l’agevolazione prima casa, che prevede:
- imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
- imposta catastale fissa di 50 euro.
Nel caso di acquisto da un’impresa, invece, è prevista un’Iva ridotta al 4% e le imposte di registro, ipotecarie, catastali fisse a 200 euro.
Bonus prima casa, la risoluzione dell’atto di donazione non compromette l’agevolazione
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul tema arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un contribuente che nel 2014 aveva beneficiato del bonus prima casa e nel 2017, al momento di un secondo acquisto, si era impegnato ad alienare il primo immobile entro un anno dall’atto, e quindi entro la scadenza prevista per conservare i benefici.
Entro i termini, l’abitazione è stata trasferita al padre tramite atto di donazione, che ora vorrebbe risolvere per mutuo consenso.
Alla luce della situazione descritta, si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare se questo ulteriore passaggio possa determinare la perdita dell’agevolazione di cui ha beneficiato.
Con la risposta all’interpello numero 77 del 2 febbraio 2021, arriva il via libera dell’Agenzia delle Entrate.
Non c’è contrasto con quanto stabilito dal comma 4-bis della Nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che prevede la possibilità di beneficiare del bonus prima casa in relazione all’acquisto di un nuovo immobile, anche se sia già in possesso di un’altra abitazione per cui ha avuto accesso alle agevolazioni, a condizione che si impegni ad alienare l’immobile pre-posseduto entro la scadenza di un anno dal nuovo acquisto agevolato.
Nel testo si legge:
“La condizione posta dal citato comma 4-bis si ritiene soddisfatta anche nella fattispecie in esame, nella quale il contribuente ha alienato l’immobile pre-posseduto con un atto di donazione”.
Bonus prima casa, via libera alla risoluzione dell’atto di donazione e alla rivendita dell’immobile
Il bonus prima casa, dunque, non svanisce con la risoluzione dell’atto di donazione da parte del contribuente per due ragioni:
- la regola che prevede l’alienazione del primo immobile entro un anno è stata rispettata con l’atto di donazione;
- lo scioglimento per mutuo consenso dello stesso atto non rientra tra le cause di decadenza dall’agevolazione.
Nel testo si legge:
“La citata disposizione può considerarsi rispettata nell’ipotesi (come quella in esame) in cui l’atto di donazione venga successivamente risolto per mutuo consenso in quanto la pattuizione con la quale si realizza la retrocessione del bene donato nuovamente in capo all’originario donante configura un nuovo atto di donazione. In tale fattispecie, si ritiene che il contribuente non decada dalle agevolazioni prima casa fruite”.
L’immobile, infine, in relazione ai benefici del bonus prima casa risulta ormai libero da qualsiasi vincolo: l’abitazione riacquisita dopo la risoluzione dell’atto di donazione per mutuo consenso può essere rivenduta in qualsiasi momento dal contribuente.
Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 77 del 2 febbraio 2021.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus prima casa, la risoluzione dell’atto di donazione non compromette l’agevolazione