Bonus prima casa in costruzione: la sospensione eccezionale prevista dal Decreto Liquidità non si applica al termine di conclusione dei lavori, che è comunque fissato a tre anni dalla registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà. Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 39 del 12 gennaio 2021.
Bonus prima casa in costruzione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce: la sospensione straordinaria prevista dal Decreto Liquidità non si applica al termine per la conclusione dei lavori, fissato a 3 anni dall’acquisto.
La regola è stata ribadita dall’Agenzia con la risposta all’interpello n. 39 del 12 gennaio 2021.
Il Decreto Liquidità (DL n. 23 dell’8 aprile 2020) ha congelato molte scadenze, ma non questa in particolare.
Infatti, aveva già chiarito l’Agenzia, la verifica dei requisiti per l’agevolazione non può essere differita sine die e il contribuente, per conservare l’agevolazione ottenuta al momento della registrazione dell’atto di acquisto dell’immobile in corso di realizzazione, deve dimostrarne l’ultimazione entro i 3 anni successivi.
Bonus prima casa in costruzione: dalle Entrate il no alla sospensione del termine fine lavori
La sospensione degli adempimenti prevista dal Decreto Liquidità riveste carattere eccezionale e per tale ragione non è estensibile in alcun modo ad altri casi non espressamente indicati.
È questo il principio stabilito dalla risposta all’interpello n. 39 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta interpello n. 29 del 12 gennaio 2021 su bonus prima casa in costruzione
- Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate su bonus prima casa in costruzione n. 39 del 12 gennaio 2021 no alla sospensione dei termini fine lavori
L’articolo 24 del Decreto Liquidità, infatti, così stabilisce:
“I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998,n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020”.
Termini che, con riferimento al bonus prima casa, l’Agenzia aveva elencato espressamente con la circolare n. 9 del 13 aprile 2020:
- i 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro i quali il beneficiario
deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
- un anno entro il quale il beneficiario che ha trasferito l’immobile
acquistato ottenendo l’agevolazione (entro 5 anni dall’averlo acquistato) deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale;
- un anno entro il quale il beneficiario che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata acquistata usufruendo del bonus prima casa;
- un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con il bonus prima casa, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto della relativa detrazione.
Bonus prima casa anche in caso di donazione
A titolo di completezza, si aggiunge che con la risposta all’interpello l’Agenzia ha voluto anche ribadire ulteriormente un aspetto che era già stato oggetto di precisazione: l’agevolazione per l’acquisto della prima casa si applica altresì ai trasferimenti che avvengono mediante successione e donazione.
Come di consueto, infatti, la questione trattata dalla risposta discende da un caso concreto sottoposto dall’interpellante all’Agenzia che, in questa occasione, ha richiesto chiarimenti anche riguardanti la donazione, l’atto con cui aveva acquistato l’immobile.
Ebbene, l’Agenzia ha ribadito che l’agevolazione si applica, purché limitatamente alla tassazione agevolata, ovverossia alle imposte ipotecaria e catastale, anche nel caso in cui si acquisti la prima casa per donazione o per successione mortis causa.
Il documento, a riguardo, cita l’69, commi 3 e 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (“Norme in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni”):
“Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’ articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
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