Bonus frontalieri: la novità del DL Sostegni bis sulla misura fantasma

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Bonus frontalieri, nato con il Decreto Rilancio per diventare operativo nel 2020 non è mai arrivato ai destinatari. Il Decreto Sostegni bis prova a dargli nuova vita portandolo al 2021. Nel frattempo i cittadini residenti in Italia che hanno interrotto involontariamente un rapporto di lavoro fuori dai confini nazionali, senza requisiti per accedere a Naspi, Discoll e bonus Covid, sono in attesa da circa un anno.

Bonus frontalieri: la novità del DL Sostegni bis sulla misura fantasma

Bonus frontalieri, il Decreto Sostegni bis prova a dare nuova vita alla misura fantasma inserita nella legge di conversione del Decreto Rilancio, che è stata approvata lo scorso luglio.

Il decreto attuativo che doveva rendere operativa l’indennità da destinare ai cittadini che avevano interrotto involontariamente un rapporto di lavoro fuori dai confini nazionali dal 23 febbraio 2020 e che non avevano i requisiti per accedere a Naspi, Discoll e bonus Covid era attesto entro la scadenza del 18 agosto 2020.

Ad oggi non è stato ancora pubblicato e l’ultimo provvedimento emergenziale approvato dalla squadra di governo, che nel frattempo è cambiata, sposta l’anno di riferimento per accedere al bonus frontalieri dal 2020 al 2021.

Bonus frontalieri: le novità nel DL Sostegni bis sulla misura fantasma

L’iter di questa misura, che resta ancora in forma embrionale, accende i riflettori su un aspetto importante: alcuni strumenti necessitano di un ulteriore passaggio per diventare veramente operativi, perché ad esempio le risorse stanziate possano arrivare effettivamente nelle mani dei beneficiari.

Un dettaglio che non può essere sottovalutato soprattutto se si pensa che, come nel caso del bonus frontalieri, le attese possono essere anche molto lunghe e vanificare l’efficacia degli aiuti stessi.

A luglio 2020, durante l’iter di conversione in legge del Decreto Rilancio, nel testo veniva inserito l’articolo 103 bis per sostenere economicamente i cittadini residenti in Italia con un rapporto di lavoro al di fuori dei confini nazionali interrotto involontariamente dal 23 febbraio 2020 e senza i requisiti per accedere alle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll e ai bonus Covid.

Venivano messi a disposizione 6 milioni di euro, da distribuire sulla base dei criteri stabiliti con un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze da adottare entro la scadenza del 18 agosto 2020.

Le risorse non sono mai arrivate a destinazione perché il testo non è mai arrivato.

Bonus frontalieri: passa al 2021 con il DL Sostegni bis ma manca ancora il decreto attuativo

Dopo quasi un anno, il Decreto Sostegni bis apporta, infatti, una correzione sull’articolo 103 bis del Decreto Rilancio : non più per il 2020, ma per il 2021 è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri.

A stabilirlo è l’articolo 49 del DL n. 73 del 25 maggio 2021. Si intravede, quindi, la volontà di passare dalla teoria alla pratica, ma solo la volontà. Per ora i potenziali destinatari restano ancora in attesa.

Il bonus frontalieri spetta a due categorie di lavoratori residenti in Italia:

  • coloro che svolgono la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali;
  • coloro che operano in altri Paesi non appartenenti all’Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali.

Più in particolare, hanno diritto a beneficiare dei contributi tre tipologie di lavoratori:

  • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuative;
  • subordinati;
  • titolari di partita IVA.

Avere interrotto involontariamente un rapporto di lavoro a partire dal 23 febbraio 2020 e non avere diritto a Naspi, Discoll e bonus Covid sono i due requisiti chiave da rispettare.

Le stesse condizioni di accesso stabilite dalla norma fanno emergere con forza la debolezza di una misura che dovrebbe prendere vita dopo un anno di attesa.

Il condizionale resta d’obbligo, così come spontanea nasce una domanda: quanto può essere utile per un lavoratore che ha interrotto il suo rapporto di lavoro ricevere un contributo dopo 18 mesi?

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