Bonus facciate, rientrano nella detrazione del 90% anche le spese accessorie per l'esecuzione degli interventi: la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali. Lo chiarisce la risposta all'interpello numero 191 del 23 giugno 2020 dell'Agenzia delle Entrate: sono agevolabili anche gli interventi sui balconi senza lavori sulle facciate.
Bonus facciate, le spese accessorie per l’esecuzione dei lavori rientrano nella detrazione del 90% prevista per gli interventi di recupero o restauro degli edifici situati in zone A o B.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 191 del 23 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate: sono agevolabili anche la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.
Rientrano infine nel bonus anche gli interventi di restauro dei balconi, senza lavori sulle facciate.
L’agevolazione riguarda le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 secondo il criterio di cassa: si deve tenere conto della data di effettivo pagamento.
Bonus facciate, le spese accessorie per eseguire i lavori sono agevolabili
Le spese accessorie per eseguire i lavori rientrano nel bonus facciate.
Lo spiega la risposta all’interpello numero 191 del 23 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 191 del 23 giugno 2020
- Bonus facciate - spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie - Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Un contribuente chiede chiarimenti sugli interventi che rientrano nella detrazione e sulle spese agevolabili, con riferimento anche a lavori che riguardano i balconi ma non la facciata.
L’Amministrazione finanziaria risponde che sono agevolabili anche le spese accessorie per l’esecuzione dei lavori.
Sposando la soluzione proposta dall’istante l’Agenzia delle Entrate spiega che possono usufruire della detrazione anche la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza e la sostituzione dei pluviali.
A sostegno dell’argomentazione viene citato un precedente documento di prassi: la circolare numero 2/E del 14 febbraio 2020, che riporta i dettagli sull’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di Bilancio 2020.
Tale documento di prassi specifica che la detrazione spetta anche per:
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).
La detrazione dell’imposta lorda pari al 90% per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, prevede anche interventi sui balconi.
Sono infatti agevolabili i lavori realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi e ornamenti. In altre parole gli interventi sull’involucro esterno visibile dell’edificio: sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.
Nello specifico sono agevolabili i lavori sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale.
Gli interventi sui balconi sono dunque agevolabili a prescindere da ulteriori lavori sulla facciata.
Bonus facciate, le spese che rientrano nell’agevolazione: il criterio di cassa
A completamento dei chiarimenti richiesti dal contribuente l’Agenzia delle Entrate indica quali sono le spese agevolabili con il bonus facciate.
Prima di tutto quelle sostenute e documentate nel 2020.
Per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali si deve fare riferimento al criterio di cassa.
Non incide dunque la data di avvio dei lavori ma gli quella dell’effettivo pagamento.
Il documento di prassi spiega che:
“un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.”
Lo stesso discorso vale per le spese di un condominio: si deve fare riferimento al bonifico effettuato dal condominio e non alle rate versate dai singoli condomini.
In altre parole, come spiega ancora il documento chiarificatore:
“nel caso di bonifico effettuato dal condominio nel 2020, le rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020 o nel 2021 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2020) danno diritto al “bonus facciate”.”
Il bonifico deve essere compilato in modo da permettere alle banche e a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta d’acconto a carico del beneficiario del pagamento, prevista dall’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010.
Devono essere presenti:
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
La causale del bonifico deve fare riferimento alla norma in base alla quale è prevista l’agevolazione, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che possono essere utilizzati:
“i bonifici già predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del cd. “ecobonus” di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019.”
L’agevolazione può comunque essere riconosciuta nei casi in cui non è possibile riportare i riferimenti normativi, a condizione che non venga pregiudicato l’obbligo di operare la ritenuta da parte degli istituti bancari.
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