Si avvicina la scadenza del 30 settembre 2023 per l'utilizzo dei bonus energia: dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello numero 429 del 2023, arrivano nuovi chiarimenti. Via libera al credito d'imposta destinato alle imprese energivore per la fattura a conguaglio emessa dopo il termine ultimo per la comunicazione dei crediti residui
È possibile beneficiare del bonus energia per il terzo trimestre 2022, senza alcuna sanzione, anche per le somme in eccedenza che risultano da una fattura a conguaglio arrivata dopo il 16 marzo, termine ultimo per la comunicazione dei crediti residui.
Sotto la lente d’ingrandimento dell’Agenzia delle Entrate regole e benefici previsti per le imprese energivore: in vista della scadenza del 30 settembre, nuovi chiarimenti arrivano con la risposta all’interpello numero 429 del 2023.
Bonus energia in scadenza: anche per le fatture a conguaglio spetta il credito d’imposta
Come sempre, lo spunto per fare luce sulle istruzioni da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un’impresa energivora che per i costi sostenuti nel terzo trimestre del 2022 ha beneficiato del bonus energia messo in campo dal Decreto Aiuti bis utilizzandolo in compensazione entro il 16 marzo 2023 e non provvedendo, quindi, a inviare entro la stessa data la comunicazione dei crediti residui relativi all’anno scorso.
Nel frattempo, però, a maggio ha ricevuto una fattura a conguaglio con l’indicazione di maggiori costi per l’elettricità utilizzata nel terzo trimestre del 2022. La spesa maggiorata, quindi, ha generato il diritto a ricevere anche un bonus energia maggiorato mettendo in campo, in questo modo, crediti residui non comunicati entro la scadenza del 16 marzo.
Alla luce della situazione descritta, l’impresa si rivolge all’Agenzia delle Entrate per ricevere istruzioni sulla fruizione del beneficio emerso solo in seconda battuta.
Con la risposta all’interpello numero 429 del 18 settembre 2023, l’Amministrazione finanziaria concede il suo via libera alla fruizione del beneficio senza sanzioni, considerando un’eccezione sui tempi, e fornisce le istruzioni da seguire.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 429 del 18 settembre 2023
- Crediti d’imposta maturati dalle imprese energivore e fatture a conguaglio 2022
Bonus energia in scadenza: istruzioni sul credito d’imposta previsto per le fatture a conguaglio
Prima di tutto è necessario inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione relativa al bonus energia spettante in relazione alla fattura di conguaglio senza pagare alcuna sanzione, anche se l’invio è effettuato in maniera tardiva.
“Stante la peculiarità del caso descritto, la comunicazione potrà essere presentata senza la necessità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis e quindi versare la sanzione di 250 euro stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; d’altronde, preso atto degli elementi indicati nell’istanza (la cui veridicità non può essere confermata in questa sede), alla data di scadenza del 16 marzo 2023, l’istante non era nelle condizioni di presentare alcuna comunicazione, non disponendo della fattura di conguaglio utile a documentare gli ulteriori costi sostenuti e, conseguentemente, la mancata comunicazione non può configurarsi come una violazione, neanche di tipo formale”.
Le informazioni sul beneficio emerso in relazione a una fattura di conguaglio devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate con il modello approvato il 1° marzo e tramite i servizi telematici o il servizio web attivo sul portale istituzionale.
La data di scadenza da rispettare per la comunicazione e per l’utilizzo è fissata al 30 settembre 2023 e, ricorda il documento, il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare il credito d’imposta in compensazione è 6969.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus energia in scadenza: accesso libero al credito d’imposta anche per la fattura a conguaglio