Bonus edilizi: dati dei lavori sulle parti comuni da inviare entro il 16 marzo

Tommaso Gavi - Irpef

Entro la scadenza del 16 marzo devono essere comunicate le spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali

Bonus edilizi: dati dei lavori sulle parti comuni da inviare entro il 16 marzo

Si avvicina la scadenza del 16 marzo 2025 relativa ai dati dei lavori relativi ai bonus edilizi.

Nello specifico devono essere comunicate le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali realizzati nel 2024.

Entro la scadenza del 16 marzo 2025, che deve essere rispettata dagli amministratori di condominio, devono essere comunicati anche i dati relativi al bonus mobili in relazione alle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Bonus edilizi: dati dei lavori sulle parti comuni da inviare entro il 16 marzo 2025

Entro il termine del 16 marzo 2025 gli amministratori di condominio sono chiamati a comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.

Devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La comunicazione deve essere effettuata in modalità telematica:

  • tramite il servizio Entratel;
  • tramite il servizio Fisconline.

L’adempimento è obbligatorio anche nel caso in cui, in relazione alle spese sostenute nell’anno di riferimento, è stata esercitata l’opzione:

  • per la cessione del credito a soggetti terzi;
  • per il contributo sotto forma di sconto in fattura.

L’adempimento non deve essere posto in essere se tutti i condomini hanno optato per la scelta delle opzioni indirette previste dall’articolo 121 del decreto Rilancio, nel rispetto delle regole che hanno interessato le limitazioni di tali opzioni.

Bonus edilizi: le regole per i supercondomini

Nel provvedere all’adempimento gli amministratori di condominio devono rispettare specifiche regole.

Ad esempio, deve essere compilato il campo “Progressivo condominio minimo” per identificare i condomini minimi senza codice fiscale, nel caso in cui siano effettuate comunicazioni a più condomini minimi. Lo stesso campo deve essere compilato anche nel caso in cui il condominio minimo privo di codice fiscale sia unico.

In merito al soggetto a cui è attribuita la spesa si devono tenere in considerazione determinate regole.

L’amministratore di condominio comunica all’Agenzia delle Entrate il soggetto che gli è stato indicato dal proprietario come soggetto a cui è attribuita la spesa.

In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore indica semplicemente il proprietario medesimo come soggetto a cui è attribuita la spesa.

In altre parole non si deve tener conto dell’intestazione del conto bancario utilizzato dal proprietario o da altri per il pagamento della quota condominiale.

La trasmissione dei dati relativi al bonus ristrutturazione, all’ecobonus e agli altri bonus edilizi sulle parti comuni condominiali deve essere effettuata dopo il controllo attraverso l’apposito software messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

n presenza di un cosiddetto "supercondominio", ovvero di una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomìni, ma compresi in una più ampia organizzazione condominiale, devono essere rispettate regole precise.

Se il supercondominio ha effettuato tutti i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico, lo stesso invierà un’unica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In tale comunicazione saranno riportati i dati relativi agli interventi con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condomini del supercondominio.

Se, invece, il supercondominio ha effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni dello stesso supercondominio ma i singoli condomini hanno effettuato i pagamenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni degli stessi condomini, ciascun soggetto deve inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In ciascuna comunicazione devono essere riportati i dati relativi agli interventi, con il dettaglio delle spese attribuite a tutti i condomini del supercondominio o al condominio.

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