Chi potrà ottenere la detrazione al 50 per cento relativa ai bonus edilizi nel 2025? Le regole approvate e la necessità di chiarimenti
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una generale riduzione dei bonus edilizi. Le aliquote del bonus ristrutturazione e dell’ecobonus sono portate al 36 per cento per la generalità dei lavori che saranno realizzati quest’anno.
La percentuale sale al 50 per cento esclusivamente per i lavori sulla prima casa e nel rispetto di determinati requisiti.
La detrazione spetterà in tale misura anche al coniuge o al familiare convivente che provvedono al pagamento dei lavori?
In linea generale la misura dell’ultima Manovra dovrebbe consentirlo ma si attendono chiarimenti specifici da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus edilizi 2025: detrazione al 50% anche per coniuge e conviventi?
A partire dallo scorso 1° gennaio 2025 i bonus edilizi sono stati al centro di una riduzione generalizzata delle aliquote.
Al netto del superbonus, la cui detrazione spetterà nella misura del 65 per cento per i soggetti che rispettano i requisiti stabiliti dalla scorsa Legge di Bilancio, per gli altri bonus edilizi l’aliquota di riferimento per la generalità degli interventi sarà quella del 36 per cento.
Faranno eccezione, per il 2025, i lavori che rientrano nel bonus ristrutturazione e nell’ecobonus effettuati sulla prima casa: in questo caso la detrazione spetterà nella misura del 50 per cento.
La stessa aliquota spetterà anche a soggetti diversi dal proprietario, ad esempio il coniuge o un familiare convivente che sostengono le spese per gli interventi edilizi?
Per rispondere alla domanda è necessario soffermarsi su quanto disposto dall’ultima Manovra.
La percentuali più elevate saranno infatti riconosciute per gli interventi realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 nei casi in cui:
“le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”
Sono quindi sostanzialmente due i requisiti da rispettare:
- essere titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile;
- avere adibito l’immobile a propria abitazione principale.
Oltre ad avere la residenza nell’immobile stesso, il soggetto deve rispettare il primo requisito indicato, che lascerebbe spazio anche al coniuge o al familiare convivente che sostengano le spese per gli interventi edilizi.
Lo spiraglio è lasciato dal “diritto reale di godimento”. Tra tali diritti rientrano: usufrutto, enfiteusi, uso, abitazione, diritto di superficie e servitù.
Tra questi, il diritto all’abitazione è quello che permette al titolare di abitare una casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia. Si tratta di un diritto personale che si estende anche alle pertinenze delle casa, ad esempio balconi, giardini o garage.
Tale diritto potrebbe aprire la strada alla detrazione più elevata anche al coniuge o al familiare convivente del proprietario dell’immobile, fermo restando che per le dovute conferme saranno necessari specifici chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus edilizi 2025: chi ha diritto alla detrazione oltre al proprietario di casa?
Qualora confermata l’interpretazione delle novità normative, i soggetti diversi dal proprietario di casa dovranno comunque rispettare una serie di requisiti e vincoli già individuati per ottenere precedentemente la detrazione.
Il primo è la qualificazione del soggetto. Potranno infatti avere accesso alla detrazione il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento:
- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado;
- il convivente di fatto del possessore o deterntore dell’immobile.
Oltre a tale condizione deve essere rispettato il requisito della residenza all’interno dell’abitazione oggetto degli interventi.
Il soggetto, inoltre, deve aver sostenute in prima persona le spese nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Infine devono essere rispettati gli specifici requisiti della convivenza (di ciascuno dei soggetti indicati). Tale convivenza deve già verificarsi al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori. Deve inoltre sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse a detrazione.
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