Bonus casa, MEF e AdE in contrasto su cessione del credito senza redditi imponibili

Alessio Mauro - Irpef

Bonus casa e cessione del credito anche per chi non ha redditi imponibili? Da un lato, l'Agenzia delle Entrate afferma di no, con la risposta all'interpello n. 397 del 23 settembre 2020. Dall'altro, c'è il parere del MEF, che apre alla monetizzazione delle detrazioni anche per i residenti all'estero. Contribuenti tra due fuochi.

Bonus casa, MEF e AdE in contrasto su cessione del credito senza redditi imponibili

Bonus casa, cessione del credito e sconto in fattura spettano a chi non ha redditi imponibili? Dare una risposta certa è difficile, considerando le opinioni discordanti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.

Con la risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha escluso tout court la possibilità, per un ente titolare di redditi non imponibili, di optare per la monetizzazione delle detrazioni fiscali.

Diverso è il parere espresso dal MEF, che con la risposta all’interrogazione n. 5-04433 fornita dal Sottosegretario Alessio Villarosa, ha aperto alla possibilità per i residenti all’estero, non titolari di redditi imponibili in Italia, di beneficiare delle detrazioni fiscali riconosciute sui lavori in casa mediante l’opzione per la cessione del credito.

In mezzo ai due fuochi ci sono i contribuenti, per i quali i dubbi interpretativi e le divergenze tra Agenzia delle Entrate e MEF complicano la via per l’accesso alle agevolazioni fiscali introdotte e potenziate dal decreto Rilancio.

Bonus casa, MEF ed AdE in contrasto su cessione del credito senza redditi imponibili

L’apertura espressa dal MEF in risposta all’interrogazione n. 5-04433 del 28 luglio 2020 è quella sicuramente più aderente al principio alla base dell’introduzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, non solo per il superbonus ma per la generalità delle detrazioni fiscali sui lavori in casa, secondo le novità disposte dall’articolo 121 del decreto Rilancio.

La ratio alla base della misura è quella di estendere l’accesso alle agevolazioni fiscali sui lavori in casa anche a chi, per incapienza, non ne avrebbe diritto.

Secondo quanto riportato nella risposta fornita dal Sottosegretario Alessio Villarosa, in assenza di indicazioni ed esclusioni esplicite all’interno della norma, la misura riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

Come evidenziato anche dal quotidiano Italia Oggi, la possibilità riguarda non solo quindi chi non ha abbastanza Irpef per utilizzare direttamente la detrazione, ma anche chi produce redditi non sottoposti a tassazione.

I residenti all’estero, non titolari di redditi imponibili in Italia, possono accedere ai vantaggi della normativa introdotta dal superbonus del 110% esercitando l’opzione della cessione del credito, o richiedendo l’applicazione dello sconto in fattura da parte dell’impresa che effettua i lavori.

Considerando l’impossibilità di utilizzare direttamente la detrazione fiscale spettante, pari al 110% per i lavori rientranti nel super eco-sismabonus, così come per ristrutturazioni, bonus facciate e per le detrazioni ordinarie sulle riqualificazioni energetiche, la via della cessione del credito è l’unica possibile per i titolari di redditi non imponibili in Italia.

L’apertura del Ministero dell’Economia e delle Finanze contrasta, però, con quanto ribadito a più riprese dall’Agenzia delle Entrate, che prima con la circolare n. 24/E, poi con la risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020, esclude in maniera secca la possibilità di cessione del credito per i titolari di redditi non imponibili in Italia.

Bonus casa, per l’Agenzia delle Entrate niente cessione del credito ai titolari di redditi non imponibili

Tra il MEF e l’Agenzia delle Entrate c’è un vero e proprio contrasto di vedute. Lo si evince sia dalla circolare n. 24/E, contenente i primi chiarimenti relativi al superbonus del 110%, che dalla risposta all’interpello n. 397 pubblicata il 23 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 397 del 23 settembre 2020
Accesso da parte di un Comune all’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. bonus facciate), previa trasformazione della detrazione di imposta in credito di imposta compensabile mediante il modello F24 oppure cedibile a terzi

Ambedue i documenti sono stati diffusi in data successiva rispetto alla risposta all’interrogazione n. 5-04433, datata 28 luglio 2020.

La circolare pubblicata in data 8 agosto 2020 distingue in maniera netta le regole previste per i contribuenti incapienti e per i titolari di redditi non imponibili. Se per i primi viene evidenziata la possibilità di sfruttare i benefici fiscali sui lavori in casa mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, per chi non produce redditi imponibili in Italia tale possibilità viene esclusa totalmente.

Il caso portato a titolo esemplificativo è proprio quello dei contribuenti residenti all’estero, per i quali invece il MEF si è espresso in maniera opposta.

Ancor più esemplificativo del contrasto di vedute, è l’orientamento espresso con la risposta all’interpello n. 397 pubblicata il 23 settembre 2020. Senza motivare in maniera approfondita la propria posizione, l’Agenzia delle Entrate nega la possibilità di accedere alla cessione del credito per il bonus facciate ad un Comune che produce redditi non imponibili.

Per le Entrate, trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il bonus facciate non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili, i quali non possono neppure esercitare l’opzione prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio, ovvero la cessione del credito o la richiesta di sconto in fattura da parte dell’impresa che effettua i lavori.

L’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate si fonda sulla mancanza del presupposto per la fruizione delle detrazioni fiscali, che porta ad un’esclusione totale dai bonus fiscali sulla casa e di conseguenza anche dalla possibilità di cessione del credito.

È tuttavia proprio l’automatica esclusione anche dalla possibilità di monetizzare la detrazione fiscale l’aspetto controverso, oltre che opposto rispetto all’interpretazione del MEF. Un’esclusione che tra l’altro appare, nella sostanza, discriminatoria rispetto a quanto previsto per i soggetti incapienti, e non legittimata da un’esplicita previsione normativa.

Chi l’avrà vinta? Sarà necessario attendere che il MEF e l’Agenzia delle Entrate si siedano a tavolino per discutere sul contrasto di vedute. Una nuova complicazione alle regole già contorte previste dal decreto Rilancio.

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