Bonus bollette, al via la compensazione dei crediti ceduti dalle imprese per il secondo trimestre 2023. I codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E del 7 luglio consentono ai cessionari di utilizzare le somme acquisite
Bonus bollette per le imprese, parte la compensazione dei crediti anche da parte dei cessionari per le somme relative al secondo trimestre 2023.
Con la risoluzione n. 41/E del 7 luglio l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i codici tributo da indicare nel modello F24 e, come indicato nel provvedimento dello scorso 27 giugno, ci sarà tempo fino alla scadenza del 31 dicembre 2023.
Quattro i nuovi codici tributo da indicare, due relativi ai consumi elettrici istituiti per le imprese energivore e non e altrettanti per i consumi di gas.
Bonus bollette imprese, i codici tributo per i cessionari dei crediti del secondo trimestre 2023
È partita dal 6 luglio la possibilità per le imprese di trasmettere la comunicazione per la cessione dei crediti dei bonus energia relativi al secondo trimestre 2023, secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 27 giugno.
La risoluzione n. 41/E pubblicata il giorno successivo consente ora ai cessionari delle somme di utilizzare in compensazione gli importi acquisiti.
Le modalità operative non cambiano: i crediti d’imposta relativi ai bonus bollette ceduti dalle imprese dovranno essere indicati nel modello F24, inserendovi i codici tributo istituiti con la risoluzione del 7 luglio.
Quattro i nuovi codici previsti, differenziati in relazione alla natura del credito:
- “7751” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7752” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7753” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
- “7754” denominato “CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.
- Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 41/E del 7 luglio 2023
- I codici tributo per la compensazione dei bonus energia ceduti dalle imprese per il secondo trimestre 2023
Bonus bollette del secondo trimestre 2023, compensazione in F24 per i cessionari entro il 31 dicembre
Ci sarà tempo fino al 31 dicembre per la compensazione dei crediti d’imposta relativi all’energia elettrica e al gas ceduti con comunicazione trasmessa dal 6 luglio al 18 dicembre.
I cessionari dovranno attenersi alle istruzioni operative fornite con la risoluzione n. 41/E/2023 e il modello F24, da presentare in modalità telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dovrà riportare nella sezione “Erario” il codice tributo di riferimento.
I codici identificativi dovranno essere esporti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Ai fini dell’utilizzo delle somme in compensazione i cessionari dovranno preventivamente comunicare, tramite la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, l’accettazione delle somme e l’opzione per l’uso dei crediti in compensazione.
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