Bonus 600 euro aprile automatico, ma solo per chi ha già fatto domanda INPS

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Bonus 600 euro automatico per il mese di aprile per chi ha già fatto domanda di indennità a marzo. Tutti gli altri devono rispettare la scadenza 3 giugno 2020. Dettagli e chiarimenti nella circolare INPS numero 66 del 29 maggio 2020.

Bonus 600 euro aprile automatico, ma solo per chi ha già fatto domanda INPS

Bonus 600 euro automatico per il mese di aprile, ma solo per chi ha già presentato domanda per il mese di marzo. Lo chiarisce l’INPS con la circolare numero 66 del 29 maggio 2020 che fissa anche la scadenza del 3 giugno per tutti coloro che, invece, non hanno richiesto l’indennità ma ne hanno diritto.

La proroga del beneficio per il mese di aprile riguarda i lavoratori che hanno già ricevuto il bonus di 600 euro a marzo. Otterranno il pagamento tramite accredito automaticamete: i primi pagamenti sono partiti dallo scorso 21 maggio.

Necessità di presentare domanda per tutti coloro che non hanno richiesto il bonus di 600 euro per marzo e per i percettori di assegno ordinario di invalidità e reddito di cittadinanza. Il termine ultimo da rispettare è fissato per il 3 giugno.

Bonus 600 euro aprile automatico, ma solo per chi ha già fatto domanda INPS

La circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020 riepiloga quali sono le categorie di soggetti per i quali l’accredito del bonus di 600 euro per il mese di aprile sarà disposto in automatico.

In sostanza, per tutti i lavoratori già beneficiari dell’Indennità Covid-19 di marzo è prevista la proroga del contributo senza necessità di presentare nuova domanda.

Sono quattro le categorie di soggetti per le quali il decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 dispone il pagamento automatico dell’ulteriore tranche del bonus di 600 euro, ovvero:

  • liberi professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020;
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020;
  • lavoratori agricoli che hanno già fruito dell’indennità Covid-19 nel mese di marzo 2020, per un importo che scende però a 500 euro.

I lavoratori delle categorie di cui sopra che hanno già presentato domanda e ricevuto il bonus 600 euro di marzo non dovranno quindi presentare una nuova domanda per il pagamento dell’indennità di aprile 2020.

Una nuova domanda sarà invece necessaria per maggio, considerando i nuovi limiti introdotti dal decreto Rilancio.

Dovranno invece presentare domanda i lavoratori dello spettacolo ed i percettori di assegno ordinario di invalidità o reddito di cittadinanza, ammessi alla fruizione del bonus di 600 euro. La scadenza è stringente, ed è fissata al 3 giugno 2020.

Le modalità di presentazione restano quelle ordinarie.

Circolare INPS numero 66 del 29 maggio 2020
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio). Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga ad aprile dell’indennità Covid-19 ai beneficiari di marzo 2020 e nuove categorie di beneficiari per aprile 2020

Bonus 600 euro aprile: chi deve fare domanda, i chiarimenti nella circolare INPS n. 66 del 29 maggio 2020 per i lavoratori dello spettacolo

Il decreto Rilancio ha previsto, al comma 10 dell’articolo 84, che i lavoratori dello spettacolo potranno beneficiare del bonus di 600 euro per aprile e maggio 2020 nel rispetto dei seguenti requisiti d’accesso, che suddividono i possibili beneficiari in 2 platee:

  • lavoratori che hanno già fruito per il mese di marzo dell’indennità di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 2020; questi lavoratori non devono presentare una nuova domanda per ottenere la indennità di aprile, ma saranno comunque esaminati con i requisiti di seguito descritti;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Questi lavoratori dello spettacolo - poiché nuova categoria non destinataria per il mese di marzo 2020 dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 38 del D.L. n. 18 del 2020 - ai fini dell’accesso alla indennità introdotta dall’articolo 84, comma 10, del D.L. n. 34 del 2020 devono presentare domanda all’INPS.

Il riconoscimento del bonus per ambedue le platee è subordinato al rispetto di due ulteriori requisiti:

  • non titolarità di trattamento pensionistico diretto alla data del 19 maggio 2020;
  • non titolarità di rapporto di lavoro dipendente.

La scadenza per l’invio delle nuove domande per i lavoratori dello spettacolo è fissata al 3 giugno 2020, termine che coincide con i 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Bonus 600 euro, scadenza il 3 giugno per le domande di cumulo con assegno invalidità (AOI)

La scadenza del 3 giugno 2020 è di fondamentale importanza per i nuovi beneficiari del bonus INPS.

Si tratta soprattutto dei lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità che, stando a quanto previsto dal decreto Cura Italia, non avevano potuto fare domanda. Il DL n. 34/2020 elimina con effetto retroattivo l’incompatibilità tra AOI e bonus di 600 euro, ma fissa al 3 giugno 2020 il termine ultimo per fare domanda, sia per l’erogazione della mensilità di marzo che per il riconoscimento in automatico della tranche relativa al mese di aprile.

Le domande di indennità Covid-19 respinte esclusivamente in ragione della titolarità in capo al richiedente dell’assegno ordinario di invalidità saranno invece riesaminate d’ufficio ed accolte, senza ulteriori oneri in capo al soggetto beneficiario.

Bonus 600 euro e reddito di cittadinanza: per l’integrazione domanda INPS entro il 3 giugno 2020

Scadenza fissata al 3 giugno 2020 anche per i percettori del reddito di cittadinanza.

Il decreto Rilancio ha previsto un’integrazione dell’importo riconosciuto per i lavoratori beneficiari dell’indennità di 600 euro, nel caso in cui appartengano a nuclei familiari già percettori del Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 600 euro.

Ai beneficiari delle indennità Covid-19, qualora fossero titolari di un Reddito di Cittadinanza di importo inferiore a 600 euro (500 euro per i lavoratori agricoli), non verrà erogata l’indennità Covid-19, ma verrà riconosciuto un incremento del reddito di cittadinanza di cui sono titolari fino all’ammontare di 600 euro (500 euro per i lavoratori agricoli).

Le domande di indennità Covid-19 respinte esclusivamente in ragione della titolarità del Reddito di Cittadinanza saranno riesaminate d’ufficio ed accolte, con il conseguente riconoscimento dell’indennità per il mese di aprile 2020, erogata nelle forme descritte nei precedenti capoversi.

Qualora invece non fosse stata presentata domanda per il mese di marzo, il riconoscimento dell’integrazione è previsto esclusivamente a patto di rispettare la scadenza del 3 giugno 2020.

In tal caso, l’integrazione sarà riconosciuta esclusivamente per aprile, ma non per il mese di marzo: per la prima tranche del bonus di 600 euro resta l’incompatibilità e non cumulabilità con il reddito di cittadinanza.

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