Bollo sulle fatture elettroniche, prima scadenza dell'anno il 31 maggio 2021: chi paga entro tale termine e quando è invece possibile differire il pagamento a settembre o novembre? È l'importo dovuto a dettare i tempi per il versamento.
Bollo sulle fatture elettroniche, prima scadenza il 31 maggio 2021: si avvicina il termine per versare l’imposta dovuta sulle e-fatture del primo trimestre.
L’appuntamento è influenzato dal nuovo calendario previsto dal decreto MEF del 4 dicembre 2020, che lega termini di versamento all’ammontare dell’imposta dovuta.
È fissata a 250 euro la soglia da considerare per capire chi paga entro il 31 maggio 2021, importo che dovrà essere considerato su base trimestrale.
A dare evidenza dell’ammontare del bollo dovuto sulle fatture elettroniche del primo trimestre è l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito del nuovo servizio disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Bollo sulle fatture elettroniche, chi paga entro la scadenza del 31 maggio 2021
La scadenza del 31 maggio 2021 relativa all’imposta di bollo dovuta per il primo trimestre dell’anno chiama alla cassa esclusivamente coloro che sono tenuti a versare un importo superiore a 250 euro.
Il nuovo calendario dei versamenti disegnato dal decreto del Ministero dell’Economia dello scorso 4 dicembre 2020 conferma la possibilità di differire il versamento alla scadenza prevista per il secondo o il terzo trimestre.
Nel dettaglio, se l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche del primo trimestre 2021 non supera i 250 euro, sono due le vie a disposizione del titolare di partita IVA.
La prima prevede la possibilità di pagare la somma in scadenza il 31 maggio 2021 entro il 30 settembre, termine di versamento del bollo dovuto sulle fatture elettroniche del secondo trimestre.
La seconda via si applica nei casi in cui l’imposta complessivamente dovuta sia inferiore a 250 euro considerando sia il primo che il secondo trimestre dell’anno. In tal caso, considerando l’importo dovuto su base semestrale, il pagamento potrà essere effettuato entro la scadenza del 30 novembre 2021.
Scadenza bollo e-fatture del 31 maggio 2021, calcolo dell’importo dal 15 maggio su Fatture e Corrispettivi
La scadenza del 31 maggio relativa al bollo sulle fatture elettroniche dovute per il primo trimestre 2021 coincide con il debutto, a livello operativo, della nuova funzionalità predisposta dall’Agenzia delle Entrate e disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
Per effetto di quanto previsto dal decreto legge n. 34/2019, all’articolo 12-novies, l’Agenzia delle Entrate nell’ottica di stimolare l’adempimento spontaneo, mette a disposizione di contribuenti ed intermediari i dati relativi all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse, integrati con i dati relativi alle fatture che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali risulta dovuta.
Nella pratica, vengono messi a disposizione due elenchi distinti, l’elenco A (non modificabile) e l’elenco B. Quest’ultimo contiene gli estremi delle fatture che, secondo i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, presentano i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo.
Per quel che riguarda le fatture del primo trimestre, entro il 15 aprile 2021 era possibile consultare l’elenco e modificarlo. Dal 15 maggio 2021 è invece visibile online l’importo dell’imposta di bollo calcolato dall’Agenzia delle Entrate, sommando i dati indicati nell’elenco A e B.
PERIODO DI RIFERIMENTO | MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B | DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B | VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO | SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
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1° TRIMESTRE | 15 aprile | 30 aprile | 15 maggio | 31 maggio (*) (**) |
2° TRIMESTRE | 15 luglio | 10 settembre | 20 settembre | 30 settembre (**) |
3° TRIMESTRE | 15 ottobre | 31 ottobre | 15 novembre | 30 novembre |
4° TRIMESTRE | 15 gennaio dell’anno successivo | 31 gennaio dell’anno successivo | 15 febbraio dell’anno successivo | 28 febbraio dell’anno successivo |
(*) Se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Scadenza del bollo sulle fatture elettroniche, per individuare il trimestre fanno fede data di consegna e messa a disposizione
In merito all’individuazione del trimestre di riferimento, si evidenzia che vengono considerate le fatture in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.
A titolo di esempio, se quindi una fattura elettronica è datata e trasmessa al SdI entro il 30 marzo, e la data di consegna presente nella ricevuta è il 31 marzo, la stessa sarà considerata ai fini del calcolo dell’imposta dovuta entro la scadenza del 31 maggio 2021 (se l’importo supera i 250 euro).
Al contrario, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.
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