Fattura elettronica, nuove modalità di pagamento dell'imposta di bollo: le novità nel decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019. Il versamento sarà trimestrale e il calcolo sarà effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
Fattura elettronica, per l’imposta di bollo sono in vigore le nuove modalità di pagamento a partire dal 1° gennaio 2019.
Le novità sono contenute nel decreto MEF datato 28 dicembre 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per i titolari di partita IVA.
A rendere note le novità relative al bollo sulle fatture elettroniche era già stato il comunicato stampa del MEf pubblicato a margine della firma del decreto, il 28 dicembre.
Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare al termine di ogni trimestre l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche per quanti vi siano obbligati. Ecco cosa cambia.
Bollo su fatture elettroniche: nuove modalità di pagamento dal 1° gennaio 2019
Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.
Il decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, anticipato dal comunicato stampa del 28 dicembre, stabilisce che per facilitare l’adempimento da parte del contribuente, sia l’Agenzia delle Entrate al termine di ogni trimestre a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del trimestre successivo a quello di riferimento, e non più entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Tale modalità di pagamento resterà in vigore per gli altri documenti rilevanti ai fini fiscali (atti, registri, ecc..).
Grazie ai dati presenti nelle fatture elettroniche inviate al SdI, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consentirà agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.
Le novità sul pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applicherà a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2019.
- Decreto MEF 28 dicembre 2018 pubblicato in GU del 7 gennaio 2019
- Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche
- Comunicato stampa MEF 28 dicembre 2018
- Nuove modalità per pagare il bollo sulla Fatturazione elettronica
Bollo su fattura elettronica: quando si paga
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è dovuta ogni qualvolta l’importo di questi documenti sia escluso, esente o fuori campo IVA per un ammontare superiore ad euro 77,47.
Tutti i dettagli sono contenuti nella guida dedicata all’imposta di bollo su fatture elettroniche e sugli altri documenti rilevanti ai fini fiscali.
L’obbligo è previsto dal combinato disposto dei seguenti articoli:
- articolo 6 della tabella allegata al dpr 642/1972 che prevede l’alternatività tra imposta di bollo e IVA;
- articolo 13 della tariffa allegata al dpr 642/1972 che prevede l’imposta di bollo in misura fissa di 2 euro su fatture, note, conti e documenti simili.
Attenzione: tale obbligo vale anche nei confronti dei soggetti che non sono obbligati a ricevere fatture in formato elettronico.
Per intenderci, le fatture emesse dai contribuente in regime forfettario ad un privato cittadino, ad esempio, devono comunque assolvere all’imposta di bollo, al di là della circostanza che tale cittadino conservi la copia di cortesia ovvero il file xml.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bollo su fatture elettroniche: nuove modalità di pagamento dal 1° gennaio 2019