Ma non sarebbe meglio abolire direttamente il bollo in fattura? È una provocazione chiaramente, ma la tesi dell’Agenzia esposta nella risposta 428/2022 ancorché opinabile fornisce una chiara indicazione riguardo la gestione del bollo nelle CU dei compensi erogati a professionisti in regime forfettario, aprendo però la strada ad altri dubbi
Quando pensi dopo anni di professione di saper correttamente gestire la compilazione di semplici certificazioni uniche, quali quelle dei lavoratori autonomi, forse devi renderti conto che non è così... ecco il dubbio dell’ultima ora.
Una chiacchierata con un collega ed ecco il patema, magari stupido per molti, ma che in realtà non lo è, attesa la chiara indicazione esposta nel recente documento di prassi delle Entrate, che non è fonte di diritto ma indica la linea di condotta delle Agenzie Fiscali nella loro attività di verifica e controllo.
Passando all’esame del punto, l’obbligo di corresponsione dell’imposta di bollo sorge al momento della formazione del documento, nel caso in esame la fattura, conseguentemente se tale imposta è poi addebitata al cliente, essa costituisce “compenso” e non “spesa anticipata in nome e per conto”, in tal senso la pronuncia di prassi contenuta nella Risposta ad interpello n. 67/2020:
“L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi, nel caso in esame, a carico del professionista, in quanto sugli atti e documenti della parte prima della tariffa, tra i quali rientrano i documenti indicati nell’articolo 13, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, vale a dire dal momento della loro formazione”
Partendo da questo assunto molti colleghi indicano l’importo del bollo nella certificazione unica, ricomprendendolo tra i compensi erogati al professionista in regime forfettario.
Una procedura che è stata confermata dalla Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello numero 428/E/2022.
Seguendo la tesi ivi esposta trattandosi di compenso “accessorio” a quello principale, l’imposta di bollo riaddebita in fattura sarà indicata al codice 24 (compensi non soggetti a ritenuta).
Si tratta, a mio parere, di una tesi opinabile ma resta comunque una pronuncia di prassi alla quale è obiettivamente meno oneroso adeguarsi in nome di un sano pragmatismo tributario, piuttosto che affrontare un oneroso contenzioso per mera questione di principio.
Come va trattato il bollo in fattura dei professionisti non in regime forfettario?
In effetti il dubbio scaturisce proprio da un passaggio della risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate numero 428/E sopra citata riguardante il regime forfettario:
“Fermo restando che l’obbligo di corrispondere la predetta imposta di bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta.
In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, …”
Un’affermazione importante che però, a mio parere, non ha motivo di non essere applicata anche dai soggetti in regime fiscale ordinario.
Seguendo questa ipotesi l’imposta di bollo riaddebitata in fattura per i soggetti in regime ordinario deve essere indicata nel punto 8 con tutti i risvolti del caso:
- l’assoggettamento ad imposizione diretta dell’imposta di bollo incassata nel 4 trimestre dell’anno N poi liquidata nel successivo anno N+1;
- l’assoggettamento a contribuzione previdenziale;
- l’assoggettamento a ritenuta da parte del sostituto.
Se era effettivamente questa la volontà del Legislatore non lo è dato sapere ma certo il principio espresso nella risposta 428 se deve essere applicato ha anche questa conseguenza.
Una imposta dalla apparente semplicità applicativa, nata in ben altri tempi e con ben altri scopi, sta evidenziando tutti i limiti di una stratificazione normativa applicata ad un fisco digitale che senza una concreta semplificazione non potrà mai effettivamente decollare
E se venisse abolito il bollo in fattura?
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il bollo della discordia