Riduzione IVA sulle bollette del gas al 5 per cento, arrivano con la circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021 le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate sui beneficiari della misura, applicata sulle fatture del trimestre ottobre, novembre e dicembre. L'aliquota ridotta si applicherà anche sui successivi conguagli, a prescindere dalla data di fatturazione.
Bollette del gas, riduzione dell’aliquota IVA da ottobre a dicembre 2021: arrivano dall’Agenzia delle Entrate le indicazioni operative sui soggetti beneficiari e sull’ambito applicativo dell’agevolazione.
La circolare numero 17/E pubblicata il 3 dicembre 2021 fornisce le istruzioni sull’agevolazione introdotta dal decreto n. 130 del 27 settembre 2021 per ridurre gli effetti del caro bollette.
L’aliquota dell’imposta applicata sui consumi di gas, sia in relazione agli usi civili che industriali, è stata ridotta al 5 per cento in per il quarto trimestre dell’anno, ossia per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Vi rientrano anche le quote dovute a seguito di successivo conguaglio, a prescindere dal momento di fatturazione.
L’agevolazione spetta quindi sia per i consumi per i quali l’aliquota ordinaria è pari al 10 per cento che per quelli industriali, assoggettati ad aliquota del 22 per cento.
Bollette del gas, riduzione IVA fino a dicembre 2021: a chi spetta? Le istruzioni delle Entrate
Sia per le bollette relative ai consumi del gas per uso civile, assoggettati ad IVA del 10 per cento fino al limite annuo di 480 metri cubi annui e al 22 per cento per la quota eccedente, che per il gas metano per uso industriale, assoggettato ad IVA del 22 per cento, il decreto legge n. 130 del 27 settembre 2021 ha previsto una temporanea riduzione della tassazione prevista, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi.
È pari al 5 per cento l’aliquota IVA applicata sulle bollette del gas relative ai consumi del terzo trimestre, da ottobre e fino a dicembre 2021.
L’IVA ridotta si applicherà sulle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi di ottobre, novembre e dicembre, così come sui conguagli dovuti successivamente, ma riferibili al medesimo trimestre.
Questo uno degli aspetti affrontati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 3 dicembre 2021, che si sofferma in maniera specifica sul concetto di uso civile e industriale, riprendendo quanto previsto dall’articolo 26 del Testo Unico delle Accise:
- secondo quanto previsto dal comma 2, rientrano negli usi civili anche “gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili”;
- per quanto riguarda gli usi industriali, vi rientrano “gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti”.
Due specifiche utili per determinare non solo i casi in cui si applica l’IVA ridotta al 5 per cento, ma anche tutte le ipotesi escluse.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 17 del 3 dicembre 2021
- Articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171 - Riduzione dell’aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano
Niente IVA ridotta sul gas per autotrazione o produzione energia elettrica
L’uso del gas naturale per l’autotrazione così come per la produzione dell’energia elettrica non beneficerà della riduzione dell’aliquota IVA. Questo uno degli ulteriori aspetti posti in evidenza nella circolare dell’Agenzia delle Entrate, considerando che si tratta di ipotesi non rientranti nei due macro-ambiti sopra analizzati.
Nello specifico, la circolare n. 17/E evidenzia che si tratta di due impieghi autonomi e differenziati rispetto agli usi civili e industriali di cui sopra, che prevedono l’applicazione di una propria autonoma disciplina.
Inoltre, per quel che riguarda la generazione combinata di energia elettrica e calore utile destinato a soli usi civili e industriali, le regole utili all’individuazione dell’accisa applicabile sono indicate dall’articolo 21 del TUA che, evidenzia l’Agenzia delle Entrate:
“al comma 9-ter, individua i consumi specifici convenzionali per determinare il quantitativo di combustibile impiegato per la produzione di energia elettrica (fissato, in particolare, per il gas naturale a 0,220 mc per kWh).”
Bisognerà quindi determinare per differenza la quantità di gas naturale utilizzata per la produzione di calore utile, per la quale sarà possibile applicare l’aliquota del 5 per cento. Sarà invece applicata l’aliquota IVA ordinaria al quantitativo utilizzato per la produzione di energia elettrica.
Bollette con IVA ridotta anche per i conguagli del trimestre ottobre-dicembre 2021
Sarà temporanea l’applicazione dell’IVA ridotta sulle bollette del gas che, come specificato in apertura, saranno tassate con aliquota del 5 per cento in relazione alle somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2021.
L’IVA al 5 per cento si applicherà anche ai successivi conguagli relativi al trimestre di cui sopra per le somministrazioni contabilizzate sulla base dei consumi stimati, a prescindere dal momento di fatturazione.
Dal 1° gennaio 2022 torneranno invece ad applicarsi le regole ordinarie, e l’IVA tornerà ad essere dovuta nella misura prevista dal TUA.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bollette del gas, riduzione IVA fino a dicembre 2021: a chi spetta? Le istruzioni delle Entrate