Blocco dei licenziamenti 2021, per chi vale fino al 31 ottobre? Per i datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione in deroga, l'assegno ordinario e la CISOA con causale Covid del Decreto Sostegni. Resta un punto interrogativo su coloro che hanno le carte in regola per beneficiarne ma non richiedono i trattamenti di integrazione salariale.
Blocco dei licenziamenti 2021, per chi vale fino al 31 ottobre? Il divieto indiscriminato si interrompe il 30 giugno, dal 1° luglio in poi vige solo per i datori di lavoro che accedono alla cassa integrazione in deroga, all’assegno ordinario e la CISOA con causale Covid prevista dal Decreto Sostegni fino al 31 dicembre.
Ma la norma lascia spazio a un interrogativo: resta valido anche per coloro che hanno le carte in regola per beneficiarne ma non richiedono i trattamenti di integrazione salariale?
La risposta non è univoca. C’è un contrasto tra i documenti redatti dal Senato che illustrano le novità del DL numero 41 del 22 marzo 2021.
Blocco dei licenziamenti 2021, per chi vale fino al 31 ottobre?
Come annunciato nelle scorse settimane dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando, con il Decreto Sostegni la durata del blocco dei licenziamenti è stata allungata con una proroga che determina una doppia uscita dal divieto:
- fino alla scadenza del 30 giugno 2021 i datori di lavoro non possono avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
- dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 questa regola vige solo per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA prevista dal Decreto Sostegni.
Restano sospese, inoltre, anche le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l’esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2021.
Solo in due casi il datore di lavoro, di qualsiasi categoria e in qualsiasi periodo dell’anno, può procedere con il licenziamento:
- se per diverse ragioni viene meno il soggetto imprenditoriale;
- se si arriva a un accordo collettivo aziendale.
Blocco dei licenziamenti 2021, quali sono i datori di lavoro interessati fino al 31 ottobre
Sul prolungamento della misura, introdotta dall’inizio dell’emergenza coronavirus per arginare l’impatto della pandemia sul mercato del lavoro, si è discusso a lungo negli ultimi mesi, così come a ridosso di ogni scadenza poi prorogata.
La caduta del divieto, dopo un anno di stop, rischia di avere effetti molto pesanti e un impatto su un gran numero di lavoratori. Per questo, l’attuale Governo sulla scia di quanto già stava valutando la formazione precedente ha stabilito un doppio canale di uscita dal blocco.
Resta, però, un interrogativo: quali sono effettivamente i datori di lavoro che non possono procedere con i licenziamenti fino alla fine di ottobre 2021?
Il testo della norma, il comma 10 dell’articolo 8 del DL n. 41 del 2021, stabilisce:
“Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto”.
Il comma 2 fa riferimento ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e possono presentare domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per l’emergenza coronavirus. Il comma 8 fa riferimento alla CISOA, la cassa integrazione specifica per il settore agricolo.
Nel testo del Decreto Sostegni, però, c’è un punto poco chiaro: il blocco dei licenziamenti ha una durata più lunga per coloro che possono beneficiare delle integrazioni salariali indicate o solo per coloro che effettivamente ne beneficiano?
I documenti di approfondimento sul testo non sciolgono gli interrogativi, anzi. Se consideriamo il dossier redatto dal Senato, infatti, si legge:
“L’articolo 8, ai commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: [...] dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga”.
Mentre la relazione illustrativa specifica:
“Il comma 10 prevede, per i soli datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8, ovvero per coloro che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale CIGD, assegno ordinario e CISOA con causale COVID 19, un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1 luglio 2021 al 31 ottobre 2021”.
La perifrasi diversa del testo della norma nei due documenti del Senato, quindi, lascia aperti gli interrogativi sui datori di lavoro che pur avendo le carte in regola per beneficiare degli ammortizzatori sociali non li utilizzano.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Blocco dei licenziamenti 2021, per chi vale fino al 31 ottobre?