Le Onlus possono usufruire del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali solamente se le attività che li prevedono sono qualificate, ai fini fiscali, come commerciali. Il beneficio non è previsto per le attività di solidarietà sociale. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 522 del 21 ottobre 2022.
Beni strumentali, le Onlus possono beneficiare del credito d’imposta solamente per i beni acquistati per finalità commerciali.
Il tax credit, infatti, non è previsto per l’acquisto di beni strumentali utilizzati in attività di solidarietà sociale, come quella svolta dagli enti no profit.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 522 del 21 ottobre 2022.
Le attività per cui si acquistano i beni agevolabili devono poter essere classificabili ai fini fiscali come commerciali. Le uniche attività di questo tipo che le Onlus possono svolgere sono quelle direttamente connesse all’attività istituzionale.
Beni strumentali: le Onlus possono accedere al credito d’imposta solo per le attività commerciali
L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 522 del 21 ottobre 2022 fornisce chiarimenti in merito alla possibilità per le Onlus di accedere al credito d’imposta previsto per l’acquisto di beni strumentali 4.0.
Il tax credit del 6 per cento spetta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali diversi da quelli rientranti nell’ambito dell’Industria 4.0, acquistati per lo svolgimento di attività commerciali.
Si tratta, in particolare, dei beni che rientrano nell’ex super ammortamento e di quelli immateriali a basso contenuto tecnologico.
Come stabilito al comma 1051 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, il credito è riconosciuto a tutte le imprese:
“residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali.”
L’Agenzia, nella circolare 9/E del 2021, ha precisato che possono beneficiarne anche gli enti non commerciali ma solamente in riferimento alle eventuali attività commerciali esercitate.
Pertanto, le Onlus, che per definizione svolgono attività di solidarietà sociale, potranno fruire del credito d’imposta solo se le attività per cui sono acquistati i beni strumentali agevolabili si possono qualificare, ai fini fiscali, come attività di natura commerciale.
Beni strumentali: le uniche attività commerciali per le Onlus sono quelle istituzionali
Le Onlus, dunque, non possono beneficiare dell’agevolazione prevista per l’acquisto di beni strumentali in quanto svolgono prevalentemente attività non commerciali.
Come si legge nel documento dell’Agenzia delle Entrate, le uniche tipologie di attività commerciale che le Onlus possono svolgere, e quindi l’unica possibilità per poter beneficiare dell’agevolazione, sono quelle direttamente connesse all’attività istituzionale.
Queste, infatti, pur non essendo soggette ad IRES (perché legate ad attività istituzionale), rientrano pienamente nella definizione di attività di natura commerciale.
Sono considerate come direttamente connesse a quelle istituzionali tutte le attività statutarie di:
- assistenza sanitaria;
- istruzione;
- formazione;
- sport dilettantistico;
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili.
Rientrano nella categoria anche tutte le attività accessorie a quelle istituzionali. Inoltre, queste devono essere svolte in assenza delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari degli interventi.
Pertanto, se la Onlus si occupa solamente di attività di natura solidale non potrà accedere al credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali.
Per poterne usufruire, i beni agevolabili devono essere acquistati per lo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, che sono considerate di natura commerciale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Beni strumentali: le Onlus possono accedere al credito d’imposta solo per le attività commerciali