Avvisi bonari, nel provvedimento del 18 ottobre 2021 le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento delle somme con definizione agevolata, prevista dal decreto Sostegni. I contribuenti devono versare imposte, interessi e contributi previdenziali entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso bonario. Sono escluse sanzioni e somme aggiuntive.
Avvisi bonari, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per il pagamento delle somme da parte delle partite IVA con calo del fatturato.
Il provvedimento del 18 ottobre 2021, pubblicato il giorno successivo, ha come oggetto la definizione agevolata prevista dall’articolo 5 del decreto Sostegni.
Rientrano in tale agevolazione le partite IVA con un calo del volume d’affari maggiore del 30 per cento nel 2020 rispetto all’anno d’imposta precedente.
Nel caso di soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA si contano i ricavi e compensi del 2019 e del 2020.
I soggetti devono avere partita IVA attiva al 23 marzo 2021.
I contribuenti che accettano la proposta di definizione agevolata dell’Agenzia delle Entrate devono pagare entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’avviso bonario.
Avvisi bonari, somme da pagare per partite IVA con calo del fatturato: le istruzioni delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate rende note le istruzioni da seguire per pagare le somme dovute a seguito degli avvisi bonari, con la ridefinizione agevolata prevista dall’articolo 5 del decreto Sostegni.
Il provvedimento del 18 ottobre 2021, pubblicato il giorno successivo, fornisce le indicazioni per versare gli importi dovuti a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 18 ottobre 2021
- Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Nel provvedimento viene chiarito che:
la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione prevede l’esclusione delle sanzioni, o delle somme aggiuntive per irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali, previste nelle comunicazioni di irregolarità.
Il primo requisito che i contribuenti devono rispettare è quello di essere operatori economici con partita IVA attiva al 23 marzo 2021.
Gli stessi devono inoltre dimostrare un calo del volume d’affari maggiore del 30 per cento, confrontando l’anno 2020 con il 2019.
Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA viene considerato l’ammontare dei ricavi e compensi che risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni d’imposta 2019 e 2020.
Avvisi bonari, le scadenze da rispettare per la definizione agevolata del decreto Sostegni
Oltre al vincolo sulla partita IVA e sul calo del volume d’affari o dei ricavi e compensi, il provvedimento chiarisce che la definizione agevolata è subordinata al rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di Stato.
Al punto 2.2 il testo del provvedimento stabilisce quanto segue:
“L’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.”
Chi accetta la proposta di definizione agevolata inviata dall’Agenzia delle Entrate deve perfezionare la procedura con il pagamento dell’importo, secondo le modalità e i termini previsti per la riscossione degli importi dovuti a seguito dei controllo automatici.
Le somme devono essere versate entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario e si può scegliere anche la rateizzazione, in linea con quanto disposto dagli articoli 2 e 3-bis, Dlgs n. 462/1997.
I contribuenti che accettano la proposta devono presentare l’autodichiarazione del rispetto dei limiti previsti dalla legge, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi 14 e 15 del decreto, entro il 31 dicembre 2021.
Se il pagamento delle somme dovute o della prima rata viene effettuato dopo il 30 novembre 2021, l’autodichiarazione deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento.
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