Da un quesito giunto in redazione, circa l'intestazione delle spese relative all'acquisto di auto per persone con disabilità, ecco lo spunto per affrontare il delicato tema della corretta fruizione della agevolazione in esame, non del tutto chiara anche a diversi operatori professionali.
Analizzando dapprima gli aspetti generali dell’agevolazione in esame si può riassumere che la detrazione in esame spetta per le spese sostenute relative all’acquisto, per se o per familiare fiscalmente a carico, di:
- motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
- motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidità, con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
- autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.
Infatti, come riportato all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR:
“...le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.”
Lo stesso articolo prosegue precisando che:
“…la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.”
Non è necessaria l’intestazione del mezzo al disabile
Senza voler entrare nel dettaglio delle caratteristiche tecniche di detti veicoli e della documentazione necessaria per fruire della detrazione d’imposta per le quali potrà essere utile la lettura della Circolare “monstre” dell’Agenzia delle Entrate n° 24 del 7 luglio 2022, la quale tratta esaurientemente l’argomento alla sua pagina 72 e seguenti, e tornando al tema posto dal quesito anche la lettura della Risoluzione sempre dell’AdE n° 66 del 16 maggio 2006, citando peraltro una precedente propria risoluzione in materia di tasse automobilistiche, ci conferma che l’agevolazione è fruibile dal familiare cui il disabile risulti fiscalmente a carico:
“…Per completezza, la scrivente fa presente che con la Risoluzione 4 giugno 2002, n. 169, relativa all’argomento, è stato già chiarito che ciò che rileva è la oggettiva condizione di disabilità del soggetto, a prescindere dal fatto che l’autoveicolo sia intestato al disabile o alla persona della quale lo stesso risulti fiscalmente a carico…”
Si tratta questa di una novità rispetto alla previsione iniziale del TUIR, introdotta dall’art. 8 della legge n. 449 del 1997.
Ritengo utile rimarcare che la predetta detrazione, in presenza di più disabili nel nucleo familiare, spetta per ciascuno di essi, esemplificando: un genitore disabile con due familiari disabili fiscalmente a suo carico, nel caso di acquisti fiscalmente rilevanti effettuati nel medesimo periodo di imposta per tutti gli aventi diritto, potrà fruire di tre detrazioni di imposta.
Si raccomanda quindi particolare attenzione alla corretta intestazione del veicolo, consentita al disabile o al familiare per cui esso risulti fiscalmente a carico e non, per esempio, all’altro genitore anch’esso a carico del capofamiglia.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Trattamento fiscale delle spese per l’acquisto dei veicoli per disabili