Assicurazione INAIL casalinghe 2019: con la Legge di Bilancio il grado minimo di invalidità diventa più basso, si introduce una nuova prestazione per le menomazioni permanenti e crescono i costi. Le novità nella circolare Inail n.2 del 2019.
Assicurazione INAIL casalinghe 2019: una nuova versione nella Legge di Bilancio. Dal 1° gennaio 2019 il grado minimo di invalidità si abbassa, si introduce una nuova prestazione una tantum per le menomazioni permanenti e cresce il costo annuale. Le novità previste nella circolare dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro numero 2 del 2019 pubblicata il 22 gennaio.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici è stata istituita dalla legge numero 493 del 3 dicembre 1999.
Si tratta di un obbligo che vige per le persone che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo, vale a dire che non svolgono altre attività per le quali sussiste obbligo di iscrizione a un altro ente o a una cassa previdenziale. Interessa, dunque, tutte le casalinghe.
La Legge di Bilancio 2019 prevede delle novità sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici:
- il grado minimo di invalidità per la costituzione della rendita si abbassa dal 27% al 16%;
- si introduce una prestazione una tantum di 300 euro per inabilità permanenti accertate comprese tra il 6% e il 15%;
- il costo annuale del premio passa da 12,91 euro a 24 euro: resta la scadenza per versare una prima quota del 2019 di 12,91 euro entro il 31 gennaio 2019 come per il 2018;
- si amplia l’età dei beneficiari che hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione e il diritto alle tutele assicurative: si applica alle persone dai 18 ai 67 anni, fino al 2018 si fermava ai 65.
- Inail: circolare numero 2 del 22 gennaio 2019
- Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge 30 dicembre 2018, n. 145).
Assicurazione INAIL casalinghe 2019: nella Legge di Bilancio una tutela assicurativa più ampia
L’Inail, con la circolare numero 2 pubblicata il 22 gennaio 2019, fornisce una panoramica delle novità sull’assicurazione INAIL destinata alle casalinghe. Ma specifica che si attendono ancora le disposizioni per metterle in atto.
L’assicurazione comprende i casi di infortunio che si verificano svolgendo attività nell’ambito domestico, prestate senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito e finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico dove dimora il nucleo familiare della persona, che determinano una inabilità permanente al lavoro.
La Legge di Bilancio introduce una serie di novità che ampliano la platea della tutela assicurativa, non solo per le modifiche sull’età.
Dal 1° gennaio, infatti, per la costituzione della rendita prevista è necessario un grado minimo di inabilità pari al 16%, accertato ai sensi dell’articolo 102 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Fino al 2018 era necessario un grado minimo di inabilità pari al 27%.
Se, invece, l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15% viene corrisposta una prestazione una tantum di 300 euro, rivalutabile con le stesse modalità previste per la rendita per inabilità permanente. In questo caso non parliamo di una modifica alle regole, ma di una nuova possibilità per chi rimane infortunato durante le attività svolte per la cura della casa.
Un’altra novità riguarda il riconoscimento dell’assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita per infortunio domestico che si trovano in una o più delle gravi condizioni menomative elencate nella tabella (Allegato n. 3) del Testo unico (dpr 1124/1965) e che hanno una necessità quotidiana di assistenza.
Hanno diritto a un assegno corrisposto ogni mese. Si tratta di una integrazione alla rendita pari a 539,09 per il 2018, l’importo rivalutato ogni anno con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze. La somma:
- non è soggetta a tassazione Irpef;
- non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici.
Assicurazione INAIL casalinghe 2019: più tutele, ma costi più alti
Ma a un ampliamento delle tutele corrisponde un aumento dei costi: per il 2019 la somma da versare passa da 12,91 euro a 24 euro.
Rispetto al 2018 resta, però, invariata la somma da versare entro il 31 gennaio 2019: dal momento che si attende il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Ministero dell’Economia e delle Finanza con le nuove modalità e i nuovi termini per assolvere all’obbligo assicurativo, chi si prende cura della casa e ha un’età compresa tra i 18 e i 67 anni deve versare 12,91 euro entro la fine di gennaio.
Il decreto interministeriale chiarirà le modalità con cui si dovrà versare la somma integrativa per arrivare ai 24 euro.
La circolare specifica che restano invariati, in attesa dell’adozione del decreto interministeriale, i casi in cui l’assicurazione per gli infortuni in ambito domestico dei cittadini è a carico dello Stato:
- titolarità di reddito complessivo lordo ai fini IRPEF non superiori a 4.648,11 euro;
- appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini IRPEF
- non sia superiore a 9.296,22 euro.
Anche i soggetti esonerati, sono tenuti ad iscriversi all’assicurazione presentando all’Inail la domanda con dati anagrafici del richiedente, l’attestazione dei requisiti assicurativi, la dichiarazione sostitutiva che attesti la sussistenza dei requisiti reddituali, con l’indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente.
- Inail: circolare numero 2 del 22 gennaio 2019 - Allegato 1
- LEGGE 3 DICEMBRE 1999, N. 493 Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici. Testo coordinato degli articoli 7, 8, 9 e 10 con le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assicurazione INAIL casalinghe 2019: aumentano le tutele e i costi