Assegno unico, le maggiorazioni degli importi per i figli disabili introdotte dal Decreto Semplificazioni si applicano alle mensilità spettanti da marzo 2022. Per le domande presentate entro il 30 giugno l'INPS provvederà al conguaglio degli arretrati spettanti. Lo specifica l'Istituto nel messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022.
Assegno unico, le maggiorazioni degli importi introdotte dal Decreto Semplificazioni in favore delle famiglie con figli disabili a carico si applicano a partire dalla mensilità di marzo 2022.
I beneficiari che hanno presentato domanda entro il 30 giugno 2022 riceveranno il conguaglio degli arretrati dovuti in base alla rideterminazione degli importi.
Per quanto riguarda le domande presentate dal 1° luglio, gli importi in pagamento sono già aggiornati a quanto disposto dal Decreto.
A fare il punto delle novità relative all’assegno unico è il messaggio INPS numero n. 3518 del 27 settembre 2022, che si sofferma sulla maggiorazione di 120 euro per i figli disabili a carico di nuclei familiari con valore ISEE fino a 25.000 euro e l’equiparazione dei figli maggiorenni con disabilità ai minorenni.
Assegno unico: maggiorazioni per figli disabili da marzo 2022, arretrati in arrivo. Novità INPS
L’INPS, tramite il messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022, specifica che le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni agli importi dell’assegno unico si applicano retroattivamente a partire dalla sua introduzione, cioè da marzo 2022.
Il Decreto Semplificazioni, legge n. 122/2022, ha modificato per il 2022 l’importo dell’assegno unico spettante ai figli disabili e ha equiparato i maggiorenni con disabilità ai minorenni, con l’obiettivo di assicurare un sostegno adeguato ai nuclei familiari con figli con disabilità a prescindere dall’età.
Inoltre, sono state cambiate le regole relative alle maggiorazioni già riconosciute, per cui le tre fasce di importo saranno applicate anche ai maggiorenni disabili fino a 21 anni.
L’INPS sottolinea che queste modifiche si applicano a partire dall’introduzione dell’assegno, cioè dalla mensilità di marzo 2022 e fino a quelle di gennaio e febbraio 2023.
Pertanto, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’Istituto provvederà al conguaglio di quanto dovuto sugli importi erogati da marzo.
Per quanto riguarda le domande presentate dal 1° luglio 2022, invece, l’INPS chiarisce come gli importi in pagamento siano già stati adeguati alle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni.
Come precisato, tali modifiche saranno in vigore solamente fino a febbraio 2023 e perciò dalla mensilità successiva torneranno ad essere applicati gli importi previsti originariamente dal Dlgs n. 230/2021.
- INPS - Messaggio n. 3518 del 27 settembre 2022
- Assegno unico e universale per i figli a carico. Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, introdotte dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (pubblicato nella G.U. n. 143 del 21 giugno 2022)
Assegno unico: quali sono le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni
Le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni riguardano diversi ambiti di applicazione dell’assegno unico, in particolare:
- l’estensione dell’importo previsto per i figli disabili minorenni anche ai maggiorenni;
- la maggiorazione di 120 euro prevista per i figli disabili a carico di nuclei familiari con valore ISEE fino a 25.000 euro.
Inoltre, in riferimento ai nuclei familiari orfanili, ai beneficiari dell’assegno unico si aggiungono anche gli orfani maggiorenni titolari di pensione ai superstiti o in condizioni di grave disabilità (articolo 3, comma 3, legge n. 104).
Pertanto, dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023, i figli maggiorenni disabili, senza limiti di età, sono equiparati ai minorenni con conseguente adeguamento dell’importo spettante.
Allo stesso modo, i figli con disabilità maggiorenni fino a 21 anni potranno beneficiare della maggiorazioni previste per i minorenni:
- 105 euro mensili in caso di non autosufficienza,
- 95 euro mensili in caso di disabilità grave,
- 85 euro mensili in caso di disabilità media.
L’assegno unico sarà di 175 euro in presenza di un valore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e l’importo si riduce gradualmente fino ai 50 euro previsti in caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro. A questo, poi, si aggiunge l’importo di eventuali maggiorazioni.
Inoltre, i nuclei familiari con valore ISEE inferiore a 25.000 e almeno un figlio disabile a carico potranno beneficiare di un’ulteriore maggiorazione di 120 euro.
Nella tabella il riepilogo delle novità con il confronto degli importi prima e dopo le modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni.
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