Assegno ordinario FIS con causale Covid 19 senza accordo sindacale, che invece è richiesto per l'accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali. La normativa, infatti, non prevede nessun esonero. Il chiarimento dall'INPS nel messaggio numero 2981 del 28 luglio 2020.
Per beneficiare dell’assegno ordinario FIS con causale Covid 19 non è necessario alcun accordo sindacale. Si tratta di un obbligo, invece, previsto per l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali. Nessuna eccezione alla regola.
A fornire il chiarimento è l’INPS con il messaggio numero 2981 del 28 luglio 2020: la necessità di fare luce su questo aspetto nasce dalle “richieste pervenute all’Istituto relativamente alla corretta procedura sindacale”.
- INPS - Messaggio numero 2981 del 28 luglio 2020
- Fondo di integrazione salariale. Assegno ordinario con causale COVID-19. Non sussistenza dell’obbligo dell’accordo sindacale.
Assegno ordinario FIS con causale Covid 19 senza accordo sindacale
Come bisogna procedere per poter presentare domanda di assegno ordinario con causale Covid 19?
La risposta arriva direttamente dall’INPS:
- se l’assegno ordinario è erogato dal Fondo di integrazione salariale, FIS, non è necessario l’accordo sindacale;
- se l’assegno ordinario è richiesto per i Fondi di solidarietà bilaterali, è necessario che venga eseguita preventivamente la procedura canonica che prevede anche l’obbligo di accordo sindacale.
“In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo”.
Si legge nel testo del messaggio INPS numero 2981 del 28 luglio 2020.
Per l’assegno ordinario FIS, invece, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria semplificata dalle novità introdotte per far fronte all’emergenza coronavirus.
Assegno ordinario con causale Covid 19, quando è necessario l’accordo sindacale?
Dalla necessità di chiarire esplicitamente in quali casi vige l’obbligo di accordo sindacale, appare evidente che il doppio binario sull’assegno ordinario ha creato diversi dubbi.
In ogni caso, ribadisce l’Istituto, bisogna far riferimento alle ultime istruzioni fornite sull’accesso agli ammortizzatori sociali: la circolare numero 84 del 10 luglio 2020 che ha messo in ordine le regole da seguire alla luce delle ultime modifiche alla normativa di riferimento. Anche se si parla già di ulteriori novità in arrivo, resta il documento più aggiornato sul punto.
Come si legge nella circolare, per presentare domanda di assegno ordinario con causale Covid 19 nell’ambito dei Fondi di solidarietà bilaterali, quindi, è necessario rispettare l’obbligo di accordo sindacale.
Può essere presentato anche successivamente all’inoltro della richiesta ma, come specifica l’INPS, “in mancanza di tale adempimento la domanda di assegno ordinario non potrà essere autorizzata”.
Nessuna differenza tra FIS e Fondi di solidarietà bilaterali è prevista, invece, per il termine di presentazione delle domande che devono essere inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
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