Domanda assegno ordinario Covid 19, dall'INPS arrivano le istruzioni per la compilazione dell'autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”. Il messaggio numero 2806 del 14 luglio 2020, dopo la circolare numero 84 del 2020 che ha fatto il punto sulle regole di accesso alla cassa integrazione, aggiunge un nuovo tassello nel mosaico di indicazioni da seguire.
Domanda assegno ordinario Covid 19, con il messaggio numero 2806 del 14 luglio 2020, l’INPS fornisce il modello da utilizzare e le istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.
Per il calcolo di eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati si applica lo stesso criterio di flessibilità valido per la CIGO.
Dopo la circolare numero 84 del 2020 che ha fatto il punto sulle novità per l’accesso alla cassa integrazione, le nuove indicazioni si aggiungono al mosaico di regole da seguire.
- INPS - Messaggio numero 2806 del 14 luglio 2020
- Dichiarazione semplificata fruito assegno ordinario con causale “COVID-19”. Circolare n. 84 del 2020.
Assegno ordinario Covid 19, istruzioni sull’autodichiarazione del “periodo fruito”
In caso di domanda di assegno ordinario con Causale Covid 19 per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, l’azienda deve allegare alla domanda un’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.
Con il messaggio numero 2806 del 14 luglio 2020, l’INPS mette a disposizione la documentazione da utilizzare:
- il file excel da compilare, allegato 1;
- le istruzioni sulla compilazione, allegato 2.
Il documento va compilato per ogni unità produttiva e convertito nel formato pdf prima di procedere all’inserimento nel “quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale COVID-19”.
Le aziende che hanno già inviato le domande di assegno ordinario possono trasmetterlo tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziende.
Sul punto l’INPS mette in guardia:
“Si precisa che, in caso di mancata trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti. In considerazione di quanto precede, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività”.
Assegno ordinario Covid 19, il calcolo del periodo effettivamente fruito dall’azienda
Nel fornire le indicazioni per calcolare il periodo effettivamente fruito da inserire nell’autodichiarazione da allegare alla domanda, l’INPS richiama il criterio di flessibilità “che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto dalla circolare n. 58/2009 per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all’assegno ordinario sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, ove compatibile”.
In tabella la durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario con causale Covid 19.
Numero settimane | Periodo |
---|---|
9 settimane | Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 |
5 settimane aggiuntive solo per coloro che hanno beneficiato delle prime nove | Dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 |
4 settimane | Dal 1° settembre al 31 ottobre 2020 (fruibili anche prima di settembre in linea con le regole stabilite dal DL numero 52 del 2020) |
Come si traduce il criterio di flessibilità sul piano pratico?
A consuntivo dell’assegno ordinario richiesto, per ogni unità produttiva, si deve calcolare il numero di giornate di trattamento che non sono state effettivamente fruite.
Dalla somma del numero dei giorni è possibile risalire al numero di settimane che si potranno richiedere.
In primis, bisogna considerare fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, indipendentemente dal numero di dipendenti, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in trattamento di assegno ordinario. E poi è possibile effettuare il calcolo secondo le indicazioni INPS:
“Per ottenere le settimane non fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente utilizzato nell’unità produttiva interessata”.
Le aziende che hanno una settimana lavorativa di 7 giorni devono considerare al massimo 6 giornate. La giornata lavorativa effettuata di domenica dovrà essere attribuita fittiziamente al giorno di riposo effettivo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assegno ordinario Covid 19, istruzioni sull’autodichiarazione del periodo fruito