Da quando si calcola il termine di 120 giorni entro il quale i beneficiari dell'assegno di inclusione devono presentarsi presso i servizi sociali? I chiarimenti dal Ministero del Lavoro
Entro il termine di 120 giorni i beneficiari dell’assegno di inclusione devono presentarsi presso i servizi sociali, in seguito alla convocazione o spontaneamente, per la presa in carico.
Tale termine si calcola in modo diverso a seconda della data di trasmissione della domanda. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro nella nota pubblicata il 2 aprile 2024.
Per chi ha inviato la domanda entro il 29 febbraio, il termine decorre dal 26 gennaio 2024.
ADI: da quando si calcolano i 120 giorni per la presentazione ai servizi sociali?
Il Ministero del Lavoro nella nota n. 6062, pubblicata il 2 aprile 2024, fornisce diversi chiarimenti in merito al termine dei 120 giorni a cui devono fare riferimento i beneficiari dell’assegno di inclusione.
Si tratta del termine previsto dal decreto lavoro (art. 4, comma 4 del DL 48/2023) entro il quale chi riceve l’assegno deve presentarsi, previa convocazione o spontaneamente, presso i servizi sociali per la presa in carico e l’attivazione di eventuali sostegni.
Se il termine non viene rispettato, l’erogazione del sostengo economico viene sospesa.
Come previsto dalla normativa di riferimento, tale termine viene calcolato a partire dalla data di sottoscrizione del PAD, il patto di attivazione digitale.
Come specificato anche nel comunicato stampa del 2 aprile, il Ministero chiarisce che solo per le domande presentate dal 18 dicembre 2023 (prima data da cui è stato possibile inviare la richiesta) ed entro il 29 febbraio 2024, il termine dei 120 giorni sarà calcolato a partire dall’invio del flusso delle domande ADI sulla Piattaforma GePI, e non dalla sottoscrizione del PAD.
Per il primo flusso di domande inviate, dunque, il termine dei 120 giorni si calcola a partire dal 26 gennaio 2024.
La prima scadenza per la presentazione ai servizi sociali è dunque fissata al 25 maggio 2024.
Per le domande inviate da marzo il termine si calcola dalla sottoscrizione del PAD
Questo perché, spiega il Ministero, in fase di prima applicazione, per garantire l’erogazione del sussidio senza interruzione dopo la fine del reddito di cittadinanza, è stato possibile effettuare l’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD al momento della presentazione della domanda, senza attendere quindi l’esito dei controlli sul possesso dei requisiti.
In questo modo, dato l’elevato numero di domande inviate e i ritardi nella verifica dei dati e nella trasmissione ai Comuni, è possibile calendarizzare al meglio i primi incontri con i nuclei così da realizzare l’analisi preliminare, senza che alle famiglie venga sospesa l’erogazione del beneficio economico.
Come detto, quindi, per i beneficiari dell’ADI che hanno presentato la domanda tra il 18 dicembre 2023 e il 29 febbraio 2024 il termine di 120 giorni entro il quale è necessario presentare presso i servizi sociali si calcola a partire dal 26 gennaio.
Ad ogni modo, resta fermo che che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024, il termine in questione per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento si calcola dal momento della sottoscrizione del PAD.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ADI: da quando si calcolano i 120 giorni per la presentazione presso i servizi sociali?