Art Bonus: come funziona il credito d’imposta per il mecenatismo

Carla Mele - Imposte

Art Bonus: la Legge 83/2014 ha istituito un credito di imposta per i mecenati, cioè coloro che finanziano la cultura nel nostro Paese. Illustriamo i soggetti coinvolti, i limiti, le modalità e le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

Art Bonus: come funziona il credito d'imposta per il mecenatismo

L’Art Bonus è considerato il “credito d’imposta per il mecenatismo”.

Esso fu istituito con la L. 83/2014 e nacque con la finalità di realizzare un nuovo regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti e fondazioni culturali di natura pubblica, che si occupano di beni artistici architettonici, musica e spettacolo, da parte di persone fisiche che giuridiche.

In pratica questo beneficio è rivolto a chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, il quale potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da ripartire in tre quote annuali di tale importo.

Inizialmente fu pensato per il triennio 2014-2016 ma è stato reso permanente con la Legge Stabilità 2016.

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili per poter ottenere questo beneficio e a chi si rivolge.

Art Bonus: credito di imposta per il mecenatismo

L’Italia è un un paese che vanta oltre 50 siti protetti dall’Unesco, per cui un provvedimento come l’Art Bonus risulta necessario per difendere la vera ricchezza dell’Italia: borghi, musei, parchi archeologici.

Secondo i dati del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, i mecenati sono per il 73% persone fisiche, a testimonianza di quanto il patrimonio culturale sia riconosciuto da tutti come una risorsa fondamentale del paese: a fine 2017 l’Art Bonus ha superato il tetto dei 200 milioni di euro donati, con oltre 1300 interventi finanziati da circa 6400 mecenati.

Ma che cos’è nello specifico l’Art Bonus?

La Legge 83/14, rubricata «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», ha introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale.

Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

Gli interventi finanziati che rientrano nel credito di imposta dell’Art Bonus, effettuati dall’anno di imposta 2014, sono:

  • manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • sostegno diretto ai concessionari o affidatari dei bene oggetto di manutenzione, protezione e restauro;
  • gli interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, presenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha stabilizzato e reso permanente l’Art Bonus, riconoscendo un’agevolazione fiscale massima del 65% per le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

Art Bonus: soggetti beneficiari e come effettuare la donazione

Il credito di imposta per l’Art Bonus è riconosciuto a:

  • persone fisiche non titolari di reddito di impresa (dipendenti, pensionati, titolari di reddito da lavoro autonomo etc.);
  • enti che non svolgono attività di impresa (enti non commerciali, società semplici);
  • titolari di reddito di impresa (imprenditori individuali, enti che svolgono attività commerciale, stabili organizzazioni).

Per la necessità di rendere tracciabili le erogazioni liberali, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che esse devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

  • tramite banca (bonifico);
  • tramite ufficio postale (versamento su conto corrente intestato al beneficiario);
  • mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

I soggetti che effettuano le erogazioni liberali, hanno l’obbligo di conservare la ricevuta dell’operazione finanziaria, indicando la causale “Art Bonus” seguita dal nome del soggetto beneficiario e dall’oggetto dell’erogazione.

I beneficiari dell’operazione, di contro, dovranno comunicare mensilmente l’ammontare delle erogazioni ricevute sia sul proprio sito internet istituzionale, sia sul sito www.artbonus.gov.it.

Art Bonus: limiti di spettanza e codice tributo F24

Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate.

In relazione alla natura del soggetto, sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d’imposta.

In particolare:

  • per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
  • per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Il credito d’imposta maturato deve essere comunque ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Utilizzo in compensazione con modello F24

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97 a scomputo dei versamenti dovuti.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 116/E del 17 dicembre 2014 ha istituito il codice tributo “6842” con cui è possibile compensare, tramite modello F24, il credito di imposta Art Bonus.

L’utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali; in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.

Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, riportano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.

Tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi: la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.

Il credito d’imposta in esame:

  • non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
  • non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
  • non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.

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