In caso di compensi non percepiti del professionista defunto, gli eredi devono aprire nuovamente la partita IVA e fatturare le prestazioni. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 785 del 19 novembre 2021.
In caso di compensi non percepiti dal professionista defunto è necessario aprire nuovamente la partita IVA e fatturare le prestazioni: a fornire agli eredi le istruzioni da seguire è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 785 del 19 novembre 2021.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle procedure corrette arriva dall’analisi di un caso pratico.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 785 del 19 novembre 2021
- Eredi del professionista deceduto - obbligo di fatturazione
Aprire di nuovo la partita IVA: unica via per fatturare le prestazioni del professionista defunto
Protagonista è la moglie di un avvocato che, dopo la morte del marito, ha comunicato la cessazione dell’attività e la cancellazione della relativa partita IVA.
Nonostante tutti i clienti avessero dichiarato di avere estinto ogni debito, dopo oltre un anno dal decesso sono emerse posizioni creditori e sono stati raggiunti degli accordi per il pagamento.
Alla luce della situazione descritta, la contribuente si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere le corrette modalità di assolvimento dell’IVA sia nel caso dei clienti titolari di partita IVA che di quelli non soggetti passivi ai fini IVA.
Con la risposta all’interpello numero 758 del 19 novembre 2021, arrivano le istruzioni richieste: aprire nuovamente la partita IVA è l’unica via da seguire.
“Nel caso di specie l’istante, in qualità di erede del professionista deceduto, dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA”.
Aprire di nuovo la partita IVA per fatturare le prestazioni del professionista defunto: quando l’attività si considera cessata?
Nel motivare la sua risposta, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sul momento in cui si verifica la cessazione dell’attività, ovvero solo nel momento in cui si esauriscono tutte le operazioni, ulteriori rispetto alle prestazioni professionali. E non quando queste ultime vengono interrotte.
È necessario, quindi, portare a termine tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e in particolare quelle che riguardano crediti strettamente connessi allo svolgimento dell’attività professionale.
La cessazione, in altre parole, si verifica nel momento in cui il professionista chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali, e non quando interrompe l’attività.
In presenza di fatture da incassare o di prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto fino a quando non viene incassata l’ultima parcella.
A chiudere il quadro dei chiarimenti, poi, l’Agenzia delle Entrate riporta anche la sentenza della Corte di Cassazione numero 8059 del 21 aprile 2016:
“Il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”; e questo perché “[...] il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati [...] con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione”.
Dal momento che la materiale esecuzione della prestazione rappresenta il fatto generatore del tributo IVA, nel caso in cui ci siano ancora prestazioni da fatturare l’obbligo di fatturazione passa agli eredi che devono, però, farlo comunque in nome del defunto aprendo nuovamente la partita IVA se questa è stata chiusa.
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