Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato a due fasi. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 17373 del 13 luglio 2017.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e in alcun caso può essere equiparato ad un contratto a termine anche nel caso di licenziamento illegittimo del lavoratore.
A chiarire uno dei maggiori dubbi di datori di lavoro e lavoratori sul contratto di apprendistato è la Cassazione, che con la sentenza n. 17373 depositata il 13 luglio 2017 ha stabilito che si tratta di una “tipologia particolare” di contratto a tempo indeterminato di natura bi-fasica.
Pertanto viene fissato il principio che, nonostante la peculiarità del contratto di apprendistato, caratterizzato da due distinte fasi consequenziali, questi è da considerarsi come un contratto di lavoro a tempo indeterminato anche nell’applicazione delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore.
L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato
La sentenza della Cassazione n. 17373 del 13 luglio 2017 ha per oggetto il regime sanzionatorio a carico del datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore assunto con contratto di apprendistato.
Il contratto di apprendistato deve essere considerato a tutti gli effetti un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia in riferimento al regime normativo previsto dalla legge 25/95 che in riferimento alla Riforma del Lavoro del 2011 e al Jobs Act.
Caratteristica peculiare dell’apprendistato è l’essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico: il primo periodo è a causa mista, dove alla prestazione di lavoro retribuita si aggiunge la formazione con carattere specializzante, mentre la seconda fase, condizionata al mancato recesso da parte del datore di lavoro, rientra nell’ordinaria casistica del rapporto di lavoro subordinato.
In estrema sintesi, quello che la Cassazione specifica è che non va confusa la “natura duale” del contratto di apprendistato con una termine di scadenza che l’assimilerebbe ad un contratto a tempo determinato. Il recesso dell’apprendistato è ammesso soltanto alla scadenza del periodo di formazione e previo preavviso.
Recesso contratto di apprendistato al termine del periodo formativo
Nonostante si tratti a tutti gli effetti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la disciplina dell’apprendistato, recentemente modificata con il Jobs Act, prevede per il datore di lavoro la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro soltanto al termine del periodo formativo con opportuno preavviso.
Il recesso del contratto di apprendistato decorre dal periodo in cui termina il periodo di formazione, ovvero:
- per l’apprendistato di I e di III livello coincide con il conseguimento del titolo di studio;
- per l’apprendistato professionalizzante è determinato dal raggiungimento delle competenze proprie della qualifica professionale indicata nel contratto d’assunzione (sulla base del CCNL di riferimento).
Il recesso anticipato, ovvero il licenziamento disciplinare illegittimo, comporta l’applicazione a carico del datore di lavoro delle sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.
L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato. Le sanzioni in caso di licenziamento illegittimo
La sentenza della Cassazione in oggetto accoglie il ricorso di un’azienda accusata dal giudice del lavoro di dover corrispondere al lavoratore apprendista, a titolo di risarcimento per licenziamento illegittimo, la somma che avrebbe percepito lavorando fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
Secondo la Cassazione non si può paragonare il recesso anticipato del contratto di apprendistato al recesso prima della scadenza di un contratto a tempo determinato.
Pertanto non si può calcolare la sanzione dovuta al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo prendendo come riferimento il termine del periodo di formazione; si tratta soltanto di una prima fase del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo la quale, senza preavviso di recesso, è prevista la trasformazione a tutti gli effetti in un contratto di lavoro subordinato.
Alla luce di quanto chiarito, la Cassazione stabilisce che in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore in apprendistato il datore di lavoro sarà sottoposto alle sanzioni proprie del contratto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno non potrà essere calcolato sulla base delle mensilità mancanti per il termine del periodo di formazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato