Alternanza scuola-lavoro: dall'11 luglio 2017 è attivo il bonus per le assunzioni di giovani apprendisti. Ecco come funziona e come usufruire dell'esonero contributivo Inps per le assunzioni nel 2017 e nel 2018.
Alternanza scuola-lavoro: bonus assunzione con esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato.
Con la circolare Inps n. 109 del 10 luglio 2017 vengono chiarite regole e come beneficiare dell’esonero contributivo per assunzioni avvenute nel biennio 2017/2018
A partire dall’11 luglio 2017 è messo a disposizione delle aziende il modulo per fruire dell’esonero contributivo del bonus alternanza scuola-lavoro 2017.
L’agevolazione per l’assunzione di giovani è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 insieme ad ulteriori misure per incentivare l’occupazione; consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 3.250 euro all’anno.
L’esonero contributivo del bonus alternanza scuola-lavoro si applica alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato ed ha durata di tre anni a partire dalla data di assunzione del giovane.
Per richiederlo è necessario che il giovane che si intende assumere abbia effettuato il minimo di ore di alternanza scuola-lavoro previste in azienda, pari al 30% del monte ore complessivo.
Di seguito regole, beneficiari dell’esonero contributivo e istruzioni sulla fruizione del bonus alternanza scuola-lavoro secondo quanto disposto dall’Inps con la circolare n. 109 del 10 luglio 2017.
Alternanza scuola-lavoro: esonero contributivo. Circolare Inps n. 109 del 10 luglio 2017
- Circolare Inps n. 109 del 10 luglio 2017
- Scarica la circolare Inps n. 109 del 10 luglio 2017 con le regole per l’applicazione dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono giovani dopo l’attività di alternanza scuola-lavoro
Alternanza scuola-lavoro: esonero contributivo per assunzioni 2017/2018
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro si applica alle assunzioni di giovani che hanno effettuato in azienda un periodo di alternanza scuola-lavoro o percorsi di apprendistato duale.
Possono beneficiarne i datori di lavoro privati imprenditori e non imprenditori per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato, ad esclusione dei datori di lavoro domestico e agricolo.
L’esonero contributivo è riconosciuto per i contratti di lavoro stipulati nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 per i datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto in azienda attività di alternanza scuola-lavoro per un periodo pari almeno al 30% minimo del monte ore previsto, cioè 120 ore negli istituti tecnici e professionali e 60 ore nei licei.
Beneficiari dell’agevolazione anche i datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto periodi di apprendistato:
- per la qualifica e il diploma professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- certificato di specializzazione tecnica superiore;
- periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Alternanza scuola-lavoro: importo e durata dell’esonero contributivo per le assunzioni di giovani
L’esonero contributivo per le assunzioni entro sei mesi dei giovani che hanno svolto l’attività di alternanza scuola-lavoro in azienda si applica per una durata complessiva di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla data di assunzione.
L’importo complessivo del bonus alternanza scuola-lavoro è pari al totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un massimo di 3.250 euro all’anno e ad esclusione dei premi e contributi Inail contro gli infortuni sul lavoro.
L’esonero contributivo applicato è pari a 270,83 euro riferito al periodo di paga mensile. L’Inps specifica che nel caso di assunzioni nel corso del mese l’agevolazione è pari a 8,90 euro al giorno da calcolare in base alla data di assunzione.
Come richiedere l’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato o in apprendistato
Il bonus alternanza scuola-lavoro dovrà essere richiesto dal datore di lavoro il quale dovrà presentare domanda attraverso la procedura telematica “308-2016”, messa a disposizione dall’Inps nell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, sul sito internet www.inps.it.
L’esonero contributivo dovrà essere richiesto inviando domanda preliminare di ammissione al beneficio (anche per assunzioni non ancora in corso) indicando:
- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
- l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
- l’aliquota contributiva datoriale che verrà applicata;
- la tipologia oraria del rapporto e l’eventuale percentuale di part time.
L’Inps darà risposta alla richiesta del datore di lavoro entro 48 ore dall’invio della domanda e calcolerà l’importo del beneficio e la spettanza dello stesso.
In seguito alla risposta dell’Inps il datore di lavoro dovrà comunicare l’assunzione entro 10 giorni dall’accoglimento della prenotazione dell’esonero contributivo, pena decadenza del beneficio e confermare la prenotazione.
L’agevolazione preventivamente autorizzata dalle procedure telematiche potrà essere fruita mediante conguaglio a partire dal mese di luglio 2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Alternanza scuola-lavoro: esonero contributivo per assunzioni 2017/2018. Circolare Inps e regole