Aiuti di Stato e in regime de minimis, in arrivo una comunicazione via PEC dall'Agenzia delle Entrate per segnalare il mancato inserimento di agevolazioni e contributi negli appositi registri RNA, SIAN, SIPA e richiedere la correzione dei dati dichiarati. Istruzioni su correzioni e sanzioni nel provvedimento numero 38947 del 18 ottobre 2022.

Aiuti di Stato e in regime de minimis: in arrivo comunicazioni via PEC dall’Agenzia delle Entrate sull’impossibilità di inserire le agevolazioni negli appositi registri (RNA, SIAN, SIPA) a causa di errori nei dati trasmessi tramite le dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al 2018.
L’invito è quello di regolarizzare le informazioni inviate così da permettere la corretta registrazione delle agevolazioni e dei contributi fruiti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, nel Sistema informativo agricolo nazionale e nel Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura o di restituire le somme ricevute in maniera illegittima.
La notizia è contenuta nel provvedimento numero 38947 del 18 ottobre 2022 che fornisce anche tutte le istruzioni da seguire per procedere con la correzione e con il pagamento delle sanzioni per i destinatari e le destinatarie delle lettere di compliance.
Aiuti di Stato, comunicazione via PEC dall’Agenzia delle Entrate per correggere i dati per la registrazione
L’Agenzia delle Entrate provvede a inserire nei registri utili a monitorare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa comunitaria gli Aiuti di Stato di cui beneficiano i contribuenti in base ai dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali.
In questo sistema di comunicazione e registrazione si inserisce la comunicazione che l’Agenzia delle Entrate invia via PEC ai contribuenti sugli Aiuti di Stato e in regime de minimis.
“Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria”.
Si legge nel provvedimento del 18 ottobre 2022.
I destinatari sono coloro che hanno inserito “dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa” nelle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al 2018 per i quali non è stato possibile procedere all’inserimento nei registri.
Nelle lettere di compliance sugli Aiuti di Stato sono riportate le seguenti informazioni:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al
- periodo d’imposta 2018;
- dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione Redditi, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile
- procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
L’invito a rivedere le informazioni trasmesse è disponibile anche nel cassetto fiscale del portale dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “L’Agenzia scrive” – “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
Aiuti di Stato e in regime de minimis: le istruzioni per correggere i dati dichiarati
Con il provvedimento numero 38947 del 18 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni da seguire per mettersi in regola una volta ricevuta la comunicazione sui dati relativi agli Aiuti di Stato e in regime de minimis.
Prima di tutto, come di consueto, è possibile aprire un dialogo col Fisco richiedendo informazioni o segnalando all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e anche elementi, fatti e circostanze di cui l’Amministrazione finanziaria non è a conoscenza.
Se l’anomalia segnalata dall’Agenzia delle Entrate dipende da errori di compilazione del prospetto dedicato agli Aiuti di Stato delle diverse dichiarazioni, è possibile regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa.
È necessario seguire la stessa procedura restituendo, però, anche l’Aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi, nel caso in cui la mancata registrazione non sia imputabile a semplici errori di compilazione.
In entrambi i casi per mettersi in regola è necessario versare anche le sanzioni dovute beneficiando, però, del ravvedimento operoso.
Tutti i dettagli sulla comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate per segnalare la mancata registrazione degli Aiuti di Stato e in regime de minimis nel testo integrale del provvedimento del 18 ottobre 2022.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 389471 del 18 ottobre 2022
- Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aiuti di Stato, mancata registrazione per dati incoerenti: in arrivo una PEC dall’Agenzia delle Entrate