Il visto di conformità apposto dal professionista senza la comunicazione preventiva risulta omesso e determina una irregolarità non solo formale ma sostanziale. Anche in presenza dei requisiti, non è possibile beneficiare di detrazioni o procedere con eventuali compensazioni. Lo chiarisce il Ministero dell'Economia e delle Finanze durante le interrogazioni a risposta immediata del 25 luglio 2023
Senza comunicazione preventiva da parte del professionista, il visto di conformità risulta omesso e non è possibile beneficiare, ad esempio, delle detrazioni a cui si ha diritto pur avendone tutti i requisiti.
La mancata autorizzazione al rilascio fa scattare una violazione di tipo sostanziale e non semplicemente formale.
Lo chiarisce il Ministero dell’Economia e delle Finanze durante le interrogazioni a risposta immediata che si sono tenute il 25 luglio 2023.
Visto di conformità: per il rilascio il professionista deve inviare la comunicazione preventiva
Il visto di conformità è lo strumento che certifica la regolarità dei dati delle dichiarazioni fiscali predisposte da un professionista abilitato.
Deve essere apposto, ad esempio, per usare in compensazione i crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali per importi superiori a 5.000 euro. Sul fronte dei bonus edilizi, poi, è stato introdotto per attestare la presenza dei requisiti che danno diritto alle diverse detrazioni.
Come previsto dall’articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 322 del 1998, possono dare il via libera sulle informazioni dichiarate dai contribuenti solo i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni che sono iscritti ai seguenti albi:
- dottori commercialisti;
- ragionieri;
- periti commerciali;
- consulenti del lavoro.
Pur rientrando in queste categorie, il professionista non può automaticamente apporre il visto di conformità, come ha sottolineato il Ministero dell’Economia e delle Finanze durante le interrogazioni a risposta immediata del 25 luglio 2023.
È necessario seguire una specifica procedura per richiedere ed ottenere l’iscrizione nell’elenco centralizzato dei professionisti legittimati al rilascio: bisogna, infatti, presentare un’apposita comunicazione alla Direzione generale competente in relazione al proprio domicilio fiscale.
“A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto, dalla data di presentazione della comunicazione, nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Pertanto in assenza di comunicazione preventiva, il professionista non ha titolo per apporre il visto”.
Visto di conformità, risulta omesso senza comunicazione preventiva del professionista
Cosa succede, però, se il professionista rilascia il visto di conformità e il contribuente ha tutte le carte in regola per poter beneficiare delle detrazioni o per procedere con le compensazioni?
Risulta omesso e quindi, in ogni caso, non permette al contribuente di accedere ai benefici.
La violazione è di natura sostanziale e non semplicemente formale. In presenza di un visto apposto dal professionista, che non ha inviato la comunicazione preventiva necessaria per l’autorizzazione al rilascio, quindi, il contribuente riceve la comunicazione di nullità e incorre in sanzioni.
Non si tratta di una irregolarità formale, ma di una violazione che pregiudica “l’esercizio dei diritti” da parte dei contribuenti.
Una posizione, sottolinea il Ministero dell’Economia e delle Finanze, confermata anche dalla circolare numero 11/E del 2019.
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