Agevolazione prima casa sull'imposta di registro: si conserva anche se il contribuente, dopo avere acquistato l'immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell'acquisto, con oggetto un altro immobile che si trova nello stesso comune. Ma resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione dell'Amministrazione finanziaria sulla possibilità di configurare condotte elusive. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 17631 del 21 giugno 2021.
L’agevolazione prima casa ai fini dell’imposta di registro resta salva anche se il contribuente, dopo avere acquistato l’immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell’acquisto, avente ad oggetto un altro immobile posto nello stesso comune.
In questo caso, infatti, al momento dell’acquisto, l’acquirente non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace.
Resta comunque impregiudicata ogni valutazione dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla possibilità di configurare condotte elusive dell’imposta sulla base della disciplina prevista dall’art. 10-bis L. n. 212 del 2000.
È questo l’importante principio contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17631 del 21 giugno 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 17631 del 21 giugno 2021
- Il testo integrale dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 17631 del 21 giugno 2021.
La sentenza – La controversia trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di liquidazione con cui l’agenzia delle entrate aveva richiesto il versamento delle maggiori imposte di registro nella misura ordinaria con riferimento a un atto di compravendita immobiliare.
In linea con la sentenza di prime cure, la CTR ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo che questi non potesse godere del beneficio fiscale perché, a seguito della risoluzione consensuale di una pregressa donazione, concordata dopo la menzionata compravendita con effetto retroattivo, il contribuente aveva riacquistato la proprietà dell’immobile in precedenza donato (e acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa), che si trovava nello stesso comune in cui era ubicato quello compravenduto, in violazione di quanto stabilito dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986.
Da qui il ricorso in cassazione, in cui il contribuente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR non ha tenuto conto che, al momento della stipula, il contribuente non fosse proprietario o titolare di altro diritto immobiliare, perché la donazione era stata risolta per mutuo dissenso successivamente all’acquisto su cui è stata fruita l’agevolazione.
La Corte ha preliminarmente ricordato che l’art. 1, nota II bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986 pone tra le altre condizioni che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare e che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.
In caso di dichiarazione mendace “sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte”.
Nel caso di specie è stato appurato che, al momento della stipula dell’atto di compravendita in questione, come pure in quello della successiva registrazione, la contribuente non era proprietaria né titolare di altro diritto reale su beni immobili presenti nel comune in cui si trovava l’abitazione acquistata, avendo donato poco tempo prima al marito un immobile, che poi è tornato nella sua disponibilità per effetto di una risoluzione consensuale della donazione.
La contribuente, pertanto, non ha reso alcuna dichiarazione mendace al momento della compravendita né alcuna norma prevede “la revoca dell’agevolazione o la decadenza dall’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, nel caso in cui, come nella specie, l’acquirente, dopo l’acquisto, ritorni in proprietà di beni immobili di cui si era spogliato prima dell’acquisto”.
Resta ovviamente impregiudicata ogni valutazione dell’Amministrazione finanziaria in ordine alla possibilità di configurare condotte elusive dell’imposta, a cui consegue l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 10 bis L. n. 212 del 2000.
Da qui l’accoglimento del ricorso proposto dal contribuente con la pronuncia del seguente principio di diritto “In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, non decade dal beneficio il contribuente che, dopo avere acquistato l’immobile, concordi lo scioglimento per mutuo dissenso di una donazione, effettuata prima dell’acquisto, avente ad oggetto un altro immobile posto nello stesso comune, poiché, al momento in cui ha compie l’acquisto, non è più proprietario del bene donato e, quindi, non rende alcuna dichiarazione mendace in ordine alla sussistenza della condizione prevista dall’art. 1, nota II bis, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131 del 1986, senza che assuma rilievo la retroattività degli effetti, concordata in sede di risoluzione consensuale della donazione, che vale solo per i rapporti interni tra le parti, e restando comunque ferma ogni valutazione dell’Amministrazione in termini di abuso del diritto, secondo la disciplina dettata dall’art. 10 bis L. n. 212 del 2000”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Se la condotta è abusiva niente agevolazione prima casa