Agevolazione prima casa: niente bonus se il mutuo dissenso è nei cinque anni

Agevolazione prima casa: in caso di risoluzione per mutuo dissenso del contratto di compravendita, il ritrasferimento dell’immobile causa la revoca dell'agevolazione per avvenuta alienazione infraquinquennale. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 20590 del 2021.

Agevolazione prima casa: niente bonus se il mutuo dissenso è nei cinque anni

In caso di risoluzione per mutuo dissenso del contratto di compravendita, rispetto al quale si è goduto dell’agevolazione cd. prima casa, il ritrasferimento dell’immobile costituisce un evento che causa la revoca dell’agevolazione per avvenuta alienazione infraquinquennale.

È questo il principio confermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20590 depositata il 19 luglio 2021.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 20590 del 9 luglio 2021
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 20590 del 19 luglio 2021.

La sentenza – La Commissione Regionale ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente contro un avviso di liquidazione emesso per la revoca delle agevolazioni relative all’acquisto della prima casa, applicate all’atto di compravendita immobiliare, a causa del successivo trasferimento dell’immobile prima del decorso del quinquennio.

Nel caso di specie, in effetti, il contribuente, dopo aver acquistato un immobile con applicazione dell’aliquota agevolata cd. prima casa sul contratto di compravendita, lo ha risolto con la parte venditrice per mutuo dissenso ai sensi dell’art. 1372 c.c.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso il contribuente, lamentando violazione degli artt. 20 e 28 del DPR n. 131/1986, per avere la CTR ritenuto che la risoluzione per mutuo dissenso del contratto di compravendita comportasse la revoca delle agevolazioni fiscali prima casa.

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le doglianze dell’acquirente e ha rigettato il ricorso, così confermando il venir meno dell’agevolazione “prima casa”.

A parere dei giudici di legittimità il mutuo dissenso può rappresentare una causa di risoluzione dei soli contratti ad effetti obbligatori e non dei contratti ad effetti traslativi, che invece esauriscono la loro funzione nel momento in cui viene prestato il consenso.

A seguito del mutuo dissenso, pertanto, il rapporto giuridico (costituito con il contratto) viene meno con effetto retroattivo, ma sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Secondo la scarna giurisprudenza di legittimità sul tema, in materia di imposta di registro, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà di un immobile, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto, deve essere assoggettato alla imposta proporzionale da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari.

Ne consegue, con specifico riferimento all’agevolazione cd. “prima casa”, che “in caso di risoluzione per mutuo dissenso del contratto di compravendita, rispetto al quale si è goduto dell’agevolazione cd. prima casa, il ritrasferimento costituisce un evento causativo della revoca dell’agevolazione per alienazione infraquinquennale”.

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