L'Agenzia delle Entrate può legittimamente rettificare le poste di bilancio di una società di capitali, contestando i criteri di classificazione utilizzati, al fine di far emergere una maggior pretesa impositiva? Analizziamo alcuni interessanti orientamenti giurisprudenziali in merito.
In tema di accertamento non bisogna mai dare nulla per scontato, neanche in materia di predisposizione del bilancio delle società.
L’Agenzia delle Entrate può legittimamente, infatti, rettificare le poste di bilancio di una società di capitali, contestando i criteri di classificazione utilizzati, al fine di far emergere una maggior pretesa impositiva.
Tale potere, infatti, è implicitamente previsto da tutte le norme antielusive che consentono al Fisco non solo di verificare le scritture contabili ma anche, in presenza di determinati presupposti, di operare l’accertamento in via presuntiva.
Sono queste le conclusioni contenute in alcuni interessanti orientamenti giurisprudenziali.
I fatti – La controversia oggetto di analisi in questa sede riguarda una società immobiliare a cui l’Agenzia delle entrate aveva notificato un avviso di accertamento recante la rettifica della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEG nel periodo d’imposta 2003, scaturito dalla riqualificazione in “società non operativa” ai sensi dell’art. 30 della legge 724 del 1994.
A parere dell’Ufficio la società era da considerarsi “di comodo” in quanto, nel periodo controllato, l’ente aveva esercitato esclusivamente attività di locazione dell’unico immobile, acquistato qualche giorno dopo la sua costituzione ed iscritto tra le voci dell’attivo circolante. A parere dell’Ufficio, invece, il cespite era da riclassificarsi tra le immobilizzazioni materiali e, così facendo, risultavano realizzati i presupposti di cui al citato art. 30 per considerare la società come società non operativa.
Avverso l’atto de qua la società aveva proposto ricorso, accolto dalla CTP.
Il successivo appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla CTR. A parere dei giudici di secondo grado per disconoscere le risultanze del bilancio d’esercizio è necessario proporre una specifica azione penale, in quanto il documento fa fede fino a querela di falso della corrispondenza al vero di quanto ivi iscritto.
In assenza di tale azione è precluso all’Amministrazione finanziaria il potere di rettificare le voci di bilancio riclassificando, ad esempio, un bene tra le immobilizzazioni quando invece, a giudizio della società, tale bene era da considerarsi bene mobile.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza e proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 quando i giudici della CTR hanno ritenuto il documento immodificabile, in quanto
“il bilancio non proviene da pubblico ufficiale e non fa fede fino a querela di falso, cosicché la sua correttezza e veridicità può essere contestata dall’Agenzia delle entrate senza che ne sia previamente accertata la falsità in sede penale o civile”
La Corte di Cassazione ha deciso per la fondatezza del motivo di ricorso e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La decisione – L’oggetto del contendere riguarda l’estensione del perimetro entro il quale l’Amministrazione finanziaria ha il potere di rettificare un documento contabile, quale il bilancio, ricavandone un maggior reddito imponibile.
A parere della società, avallata sul punto dai giudici di merito, il bilancio è un documento che fa fede fino a querela di falso.
I giudici di cassazione partono dalla contestazione di tale assunto affermando che gli amministratori della società, che hanno il compito di redigere il bilancio, non rivestono la qualità di pubblici ufficiali
“e tanto basta ad escludere che il bilancio sia annoverabile fra gli atti che, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fanno piena prova, sino a querela di falso, della corrispondenza al vero delle attestazioni che vi sono contenute”
Ne consegue che l’Amministrazione finanziaria può legittimamente esercitare la propria azione accertativa finalizzata, non a negare la validità della delibera assembleare di approvazione del bilancio, ma a verificare la veridicità delle iscrizioni contabili.
Tale azione, peraltro, non è soggetta neanche al termine triennale di decadenza previsto per l’impugnazione della delibera dell’assemblea dei soci di approvazione del bilancio.
I giudici hanno rincarato la dose sul tema affermando che
“la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di rettificare il bilancio, contestando i criteri utilizzati dal contribuente nella sua redazione, al fine di far emergere la sussistenza di un credito tributario evaso o l’insussistenza di quello chiesto a rimborso, è del resto implicitamente prevista da tutte le norme antielusive che consentono all’Ufficio non solo di procedere ad ispezioni e verifiche sulle scritture contabili, ma anche, in presenza di determinati presupposti …, di operare l’accertamento in via presuntiva”
In questo senso è onere del giudice di merito investito del ricorso accertare, sulla base dei fatti in causa, che la riclassificazione delle poste di bilancio sia più o meno corretta e se sia idonea a giustificare la maggior pretesa impositiva.
La cassazione della sentenza deriva proprio dalla mancata applicazione di tali principi da parte della CTR, da cui è derivato il rinvio ad una diversa composizione della medesima Corte per procedere all’esame delle questioni di fatto dibattute nella controversia.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Anche l’Agenzia delle Entrate può riclassificare il bilancio?