Affitti brevi, nuovi obblighi in materia di locazioni: ecco cosa prevede il Decreto Crescita per chi affitta case vacanze e quali le novità sul codice identificativo unico obbligatorio.
Affitti brevi, il Decreto Crescita introduce nuovi obblighi per chi affitta case vacanza, anche mediante portali online.
L’obiettivo è contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale per le locazioni brevi, e si unisce alle novità già in vigore per l’applicazione della cedolare secca sugli affitti brevi.
È in vigore dal 30 giugno 2019 la legge di conversione del DL Crescita, che dedica ampio spazio a misure per contrastare l’evasione dal pagamento delle imposte sui redditi derivanti dalle locazioni brevi.
La novità principale è rappresentata dal nuovo codice identificativo obbligatorio che bisognerà indicare negli annunci online. L’obiettivo è creare una sorta di banca dati condivisa tra Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate e Comuni, che consenta di arginare il fenomeno dell’evasione dal pagamento delle imposte sui redditi da locazione e della tassa di soggiorno nei casi di affitto di case vacanza.
Serviranno più decreti attuativi per dare il via alle diverse norme, ma intanto - anche tenuto conto del boom estivo di affitti turistici di breve durata - facciamo il punto su cosa cambia con il Decreto Crescita per le locazioni di case vacanza.
Affitti brevi, nel Decreto Crescita nuovi obblighi per chi affitta case vacanza
La stretta non è solo per i proprietari di case affittate per fini turistici e per brevi periodi, ma anche per le grandi piattaforme che gestiscono le locazioni nella veste di intermediari, facendo incontrare domanda e offerta.
L’esempio tipico è Airbnb, protagonista già della “tassa” introdotta dal 2017 con la quale era stato introdotto l’obbligo anche per le piattaforme di intermediazione di applicare una ritenuta alla fonte del 21% sul compenso spettante al locatore a titolo di imposta.
Una norma mai pienamente attuata, visto il vero e proprio braccio di ferro della società di gestione delle locazioni brevi. È per questo che tra le prime novità introdotte con il Decreto Crescita viene rafforzato l’obbligo per gli intermediari immobiliari.
Anche qualora non sia stato nominato un rappresentate fiscale, gli intermediari residenti in Italia che appartengono allo stesso gruppo dei non residenti sono considerati responsabili in solido per il pagamento della ritenuta del 21% sui canoni e sui corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.
In sostanza, il Decreto Crescita convertito nella legge n. 58/2019 entrata in vigore il 30 giugno interviene sull’obbligo di riscossione della cedolare secca (o dell’acconto d’imposta in caso di adesione al regime di tassazione Irpef) sul compenso spettante ai proprietari delle case vacanza.
Chi gestisce in Italia l’attività di intermediazione di grandi portali di affitti brevi sarà responsabile in solido dell’applicazione della ritenuta e del versamento all’Agenzia delle Entrate.
Affitti brevi, codice identificativo obbligatorio per le case vacanza
Se ne parlava da tempo, e ora con la legge di conversione del Decreto Crescita è ufficialmente in vigore l’obbligo per chi affitta case vacanza o immobili destinati alla locazione breve di dotarsi di un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta ed alla promozione dei servizi all’utenza.
Presso il MIPAAF sarà istituita una banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti nel territorio nazionale, alla quale potranno accedere sia l’Agenzia delle Entrate che i Comuni.
L’obiettivo è quindi quello di tenere traccia dei dati degli immobili destinati agli affitti brevi, che verranno incrociati su quelli già comunicati al Ministero dell’Interno in relazione alle generalità delle persone alloggiate nelle case vacanza.
Oltre ad individuare casi di evasione dal pagamento delle imposte sui redditi, si mira anche a contrastare il fenomeno dell’evasione dal versamento dell’imposta di soggiorno.
L’attuazione delle norme è demandata a più decreti attuativi, che dovranno fissare le regole per la comunicazione del codice identificativo, così come quelle relative allo scambio di informazioni utili a fini fiscali e non.
Affitti brevi, sanzioni in caso di mancata comunicazione del codice identificativo anche agli intermediari
Il codice identificativo dovrà essere pubblicato in tutte le comunicazioni relative alla locazione breve: prenotazione, offerte, così come la promozione della struttura sia da parte del proprietario che dagli intermediari e dai gestori dei portali telematici.
In caso di mancata indicazione dello stesso, si applica una sanzione da 500 a 5.000 euro, che raddoppia nel caso di reiterazione della violazione. La sanzione colpirà anche le piattaforme in caso di inadempienza.
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