Adozioni internazionali: deducibili le spese di verifica post-adozione

Tommaso Gavi - Dichiarazione dei redditi

Adozioni internazionali, sono deducibili le spese per verifiche post-adozione? Ecco l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate.

Adozioni internazionali: deducibili le spese di verifica post-adozione

Le adozioni internazionali di minori sono al centro dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: nei casi in cui accordi bilaterali prevedano adempimenti di verifiche successive all’adozione, le relative spese sono deducibili.

A chiarirlo è stata la risoluzione numero 85/E del 9 ottobre 2019, un documento di prassi che ha validità tuttora.

L’Agenzia delle Entrate chiariva inoltre che, dopo aver acquisito lo status di “genitore”, se l’accordo tra l’Italia e lo Stato di provenienza del minore prevede delle relazioni periodiche, le relative spese possono essere dedotte dai genitori adottivi.

La possibilità rientra in quanto previsto dall’art. 10, comma 1, lett l-bis) del TUIR.

Lo spunto del chiarimento è stata la richiesta di un’associazione che si occupa di adozioni internazionali.

Le spese legate a report post adozione possono essere deducibili? In quali casi?

Agli interrogativi mossi da indicazioni apparentemente contrastanti fornisce delucidazioni l’Amministrazione finanziaria con la risoluzione numero 85/E del 2019.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 85/E del 9 ottobre 2019
Spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione Articolo 10, comma 1, lett l-bis) del TUIR

Adozioni internazionali: quali spese sono deducibili?

Il quesito, che è stato posto da un’associazione che si occupa di adozioni internazionali, riguarda le spese di verifica post adottiva.

In alcuni casi, infatti, accordi bilaterali prevedono verifiche periodiche al fine di valutare le condizioni del minore e il suo livello di integrazione con la famiglia adottiva.

Tali verifiche non sono previste da tutti gli Stati.

La risoluzione n. 77/E del 2004 esclude la deducibilità di tali spese. Di contro, la circolare n. 7/E del 2018 le ricomprende tra quelle quelle previste dall’art. 10, comma 1, lett l-bis) del TUIR.

Dall’apparente contraddittorietà dei documenti di prassi è nato il dubbio dell’associazione che si è rivolta all’Agenzia dell’Entrate.

Adozioni internazionali: quali spese sono deducibili? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

La risposta dell’Agenzia delle Entrate, arrivata con la risoluzione numero 85 del 9 ottobre 2019, ha richiamato i principali riferimenti legislativi ed ha specificato in quali casi le spese relative ad adempimenti di verifica post-adozione sono deducibili.

Il primo riferimento normativo richiamato dall’Amministrazione finanziaria è l’articolo 10, comma 1, lett. L-bis) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986).

Il testo stabilisce che dal reddito complessivo si deducono diversi oneri sostenuti dal contribuente tra cui:

“il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.”

La legge citata dal TUIR, la n. 184 del 4 maggio 1983 Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, è il secondo punto di riferimento normativo riportato anche dall’Agenzia delle Entrate.

In linea generale, le spese riguardanti verifiche post adozione non sono deducibili, così come spiegato nella risoluzione n. 77/E del 2004.

Tale risoluzione inserisce tra le voci di spesa deducibili:

  • assistenza;
  • legalizzazione dei documenti;
  • traduzione dei documenti;
  • richiesta di visti;
  • trasferimenti;
  • soggiorno;
  • eventuale quota associativa.

Esclude, invece, le spese “reports post adottivi”. Tali spese sono infatti considerate nel documento di prassi tra oneri dei genitori adottivi, quali compiti di mantenere, istruire ed educare i figli.

Di diverso avviso sono la circolare n.7/E del 27 aprile del 2018 e la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, che considerano tali spese deducibili.

In questo contesto si inserisce il chiarimento dell’Agenzia dell’Entrate che ha precisato precisato i casi in cui le spese in questione sono deducibili: quando, cioè, i genitori hanno sottoscritto l’impegno a trasmettere report periodici post adozione sullo stato d’integrazione del minore.

Le condizioni citate si presentano soprattutto nel caso di accordi bilaterali tra l’Italia e lo Stato di origine del minore.

L’ultimo passaggio della risoluzione n. 85/E del 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha sciolto definitivamente il nodo della questione:

“solo qualora sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche post adozione, le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione, sono deducibili ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR.”

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