Acquisto prima casa, in caso di rinuncia e successivo ripensamento l’agevolazione è salva

Domenico Catalano - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Acquisto prima casa, se il contribuente rinuncia all'agevolazione, con la revoca della dichiarazione formulata all'atto del rogito, può tornare sui suoi passi

Acquisto prima casa, in caso di rinuncia e successivo ripensamento l'agevolazione è salva

Acquisto prima casa, se il contribuente intende rinunciare all’agevolazione, con la revoca della dichiarazione d’intenti rilasciata all’atto del rogito, può riottenerla spostando la propria residenza entro 18 mesi dalla compravendita.

Devono in ogni caso essere rispettate tutte le condizioni previste dalla legge, tra le quali rientra lo spostamento della residenza entro 18 mesi dalla data dell’atto originario di acquisto.

Acquisto prima casa, in caso di rinuncia e successivo ripensamento l’agevolazione è salva

Si può riottenere l’agevolazione sull’acquisto della prima casa dopo aver rinunciato alla stessa?

Sia la normativa di riferimento che la prassi ammette questa possibilità, a patto che venga trasferita la residenza nel comune della nuova abitazione entro 18 mesi dall’atto di acquisto originario.

A questo proposito, appare utile richiamare un interessante documento di prassi, la risposta all’interpello numero 4/2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 4 del 7 gennaio 2022
Agevolazione ’prima casa’.

Come di consueto, lo spunto per i chiarimenti nasce dal caso concreto presentato dall’istante un contribuente che nel duemilaventi aveva acquistato un’abitazione con l’agevolazione prima casa ed ha trasferito la residenza nel comune del nuovo alloggio.

Successivamente però, a causa delle condizioni di salute della convivente, si era dovuto trasferire in un’altra abitazione ed ha chiesto la riliquidazione delle imposte all’Agenzia delle Entrate provvedendo al relativo versamento.

Con l’ulteriore aggravarsi delle condizioni di salute della convivente l’istante ha ritenuto non opportuno un nuovo trasloco e chiede quindi se può riottenere la stessa agevolazione a cui aveva inizialmente rinunciato.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che lo stesso possa beneficiare dell’agevolazione prima casa nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, che vengono ricapitolati nel documento di prassi.

Acquisto prima casa: i requisiti dell’agevolazione

In base a quanto stabilito dall’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R 26 aprile 1986, n. 131 l’agevolazione per l’acquisto della prima casa prevede l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota al due per cento.

Tra i requisiti richiesti per ottenere tale agevolazione c’è lo spostamento della residenza entro 18 mesi dal passaggio di proprietà.

L’impegno deve essere formalizzato nell’atto di acquisto e, nel caso non venga rispettato, determina la decadenza dell’agevolazione.

Sul tema sono stati forniti ulteriori chiarimenti dalla risoluzione numero 105/2011, che ha precisato che una volta richiesto il beneficio previsto dalla norma non sia possibile, in linea generale, tornare indietro.

Nello stesso documento di prassi, tuttavia, viene previsto che si possa procedere alla revoca della dichiarazione d’intento resa all’atto di acquisto se, anche per motivi personali, il contribuente non riesce a tenere fede all’impegno preso.

Nel caso in cui lo stesso non provveda alla revoca, né al cambio di residenza, la dichiarazione viene ritenuta falsa e l’agevolazione decade.

Nel caso in questione il contribuente ha provveduto alla revoca e l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’apposito avviso con la liquidazione dell’imposta, con l’aggiunta degli interessi legali ma senza sanzioni.

Nel documento di prassi viene, infatti, sottolineato quanto segue:

Alla luce della peculiarità della procedura in esame, che comporta l’emissione da parte dell’Ufficio di un apposito avviso di liquidazione esclusivamente al fine di quantificare le imposte e gli interessi dovuti, senza applicazione delle sanzioni, e di «perfezionare» la revoca della dichiarazione d’intenti manifestata nell’atto ai fini dell’agevolazione, a seguito di istanza del contribuente, si ritiene possibile la presentazione di una «revoca» della precedente istanza di riliquidazione, purché risulti in ogni caso integrata la condizione di cui alla lettera a) della Nota II-bis, avuto riguardo all’atto originario di compravendita.

In altre parole, quindi, è prevista la possibilità di revocare la richiesta di riliquidazione e poter riottenere l’agevolazione originaria.

Il beneficio relativo all’acquisto della prima casa sarà salvo a patto che il contribuente provveda al trasferimento della residenza nel comune della nuova abitazione, entro 18 mesi dall’atto di acquisto originario.

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