In caso di revoca dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile non è necessario procedere con una nuova domanda amministrativa all'INPS per fare ricorso
Indennità di accompagnamento, nel caso di revoca del trattamento non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa all’INPS.
Le persone che si sono viste annullare l’erogazione dell’indennità e intendono contestare il provvedimento, possono rivolgersi direttamente al giudice per far attestare la presenza dei requisiti necessari per continuare a ricevere l’accompagnamento di invalidità.
La Corte di Cassazione - con la datata ma sempre attuale sentenza n. 14561/2022 - ha stabilito che le persone a cui è stata revocata l’indennità di accompagnamento, per procedere con l’impugnazione della decisione e continuare a fruire del trattamento di invalidità, non saranno più tenuti a presentare una nuova domanda amministrativa all’INPS.
Finora, la linea generale è stata quella di imporre la trasmissione di una nuova istanza per accertare che il soggetto sia effettivamente in possesso dei requisiti necessari.
Senza questo ulteriore passaggio non era possibile proseguire con il ricorso in ogni stato e grado del giudizio, visto che secondo la normativa vigente si tratta di accertare un nuovo diritto e non di confermarne uno esistente.
La revoca può essere disposta per motivi che riguardano i requisiti sanitari:
- mancata presentazione senza un motivo giustificato alla visita di revisione;
- rifiuto a sottoporsi ad accertamenti sanitari ritenuti indispensabili;
- miglioramenti delle condizioni di invalidità, per cui non si rientra più nel trattamento.
Può essere disposta anche per la perdita dei requisiti amministrativi:
- il superamento dei limiti reddituali;
- la percezione di prestazioni incompatibili;
- il venir meno dello stato di incollocabilità al lavoro o del mancato ricovero in strutture a carico dello Stato.
La Corte, dunque, traccia una nuova direzione e stabilisce che, in caso di revoca del trattamento di invalidità, per avviare l’azione di ricorso con l’obiettivo di accertare la presenza dei requisiti necessari non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa.
Indennità di accompagnamento: non è necessaria un’ulteriore verifica dei requisiti per avviare il ricorso
La Cassazione nella sentenza n. 14561 relativa alla revoca dell’indennità di accompagnamento, analizzando l’estesa normativa in materia, ritiene che il complesso sistema di verifica dei requisiti e il fatto che ci siano rigorosi termini di decadenza per avviare l’azione giudiziaria non si integrino al meglio con la necessità di presentare una nuova domanda amministrativa prima del ricorso. Si finisce così per:
“precludere, in contrasto con i principi dettati dagli artt. 24 e 113 Cost., la possibilità di ottenere una piena tutela giurisdizionale del diritto inciso dal provvedimento adottato dall’amministrazione.”
Nel caso in cui alla persona disabile venga contestata la mancanza dei requisiti necessari per ricevere la prestazione di invalidità, prosegue la Corte, un nuovo accertamento sarebbe solamente un duplicato dell’azione amministrativa appena conclusa, cioè del controllo che ha portato alla revoca.
Tutto ciò comporta conseguenze sia sulla persona invalida sia all’amministrazione stessa.
Il primo non potrà vedersi riconosciuto il ripristino integrale del diritto alla prestazione che è stato revocato illegittimamente. Il giudice, infatti, non potrebbe concedere la continuità del trattamento, visto che la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della nuova domanda e l’indennità precedente non può essere ripristinata.
La seconda, invece, va contro i propri interessi nel chiedere la ripetizione di un accertamento appena svolto. In questo modo aumenta solamente il numero di azioni giudiziarie di cui si deve occupare:
“potenzialmente si potrebbe produrre un effetto paradosso di moltiplicare le impugnazioni: sia della sospensione in via amministrativa della prestazione sia, poi, della revoca, per la quale sarebbe necessaria, comunque, la presentazione di una nuova domanda amministrativa.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indennità di accompagnamento: in caso di revoca non è necessaria una nuova domanda per il ricorso