Se c'è differenza tra valore iscritto a bilancio e minore valore negoziale pattuito della cessione di ramo d'azione, l'Ufficio finanziario è legittimato a procedere alla rettifica sia ai fini di registro che ai fini delle imposte dirette. Lo afferma la Corte di cassazione con l'Ordinanza n. 27651 del 12 ottobre 2021.
La differenza tra il valore iscritto a bilancio e il minore valore negoziale pattuito della cessione di ramo d’azienda legittima l’Ufficio finanziario a procedere alla rettifica sia a fini di registro che a fini delle imposte dirette, dando prevalenza al valore di bilancio, per la sua valenza di attestazione verso i terzi delle reali situazioni societarie.
La ripresa in capo al cedente esplica i suoi effetti anche nei confronti del cessionario in quanto soggetto co-obbligato solidalmente ai fini dell’imposta di registro.
Sono questi i principi dell’Ordinanza della Corte di cassazione n. 27651 depositata il 12 ottobre 2021.
- Corte di Cassazione - Ordinanza numero 27651 del 12 ottobre 2021
- Il testo dell’ordinanza della Corte di Cassazione numero 27651 del 12 ottobre 2021.
I fatti – La controversia si riferisce ad un avviso di accertamento ai fini dell’imposta di registro notificato alla società cessionaria di un ramo d’azienda.
L’amministrazione finanziaria aveva infatti constatato una discrepanza tra valore iscritto a bilancio dalla società cedente e il valore negoziale concordato.
Da qui aveva presunto che il corrispettivo della cessione fosse di fatto maggiore rispetto al valore dichiarato con riflessi anche in termini di imposta di registro in capo sia al cedente che al cessionario.
Questi aveva proposto ricorso in CTP lamentando che doveva ritenersi prevalente il prezzo contrattuale rispetto al valore appostato a bilancio, peraltro da parte di una società terza estranea quale la cedente.
Il ricorso proposto dalla società era stato accolto in entrambi i gradi di giudizio e avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate lamentando, quale motivo principale di ricorso, la violazione degli artt. 51 e 57 del d.P.R. n. 131/1986 in quanto l’imposta di registro trova la solidarietà di entrambe le parti contrattuali, per cui si riverberano anche sulla cessionaria gli eventuali errori contabili della cedente. Da qui la correttezza della ripresa a tassazione ai fini di registro anche nei confronti della società ricorrente. I giudici di Cassazione hanno ritenuto fondato il ricorso della parte erariale e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La decisione dei giudici di legittimità – Ai fini dell’imposta di registro la tassazione del ramo d’azienda ha come base imponibile il “valore venale” del prezzo e quindi quello dichiarato in atto (art. 51, D.P.R. n. 131/ 1986), salvo tuttavia il giudizio di congruità in sede di controllo dell’Amministrazione finanziaria.
Ciò premesso l’Ufficio finanziario, in presenza di idonee presunzioni, può procedere ad accertamento induttivo, ai fini delle imposte dirette, contrapponendo al valore indicato in bilancio il valore accertato in sede di applicazione dell’imposta di registro.
Inoltre, con riferimento alla componente negativa del reddito costituita dalla quota di ammortamento dell’avviamento conseguito all’acquisto di azienda, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo, rettificando il valore dell’avviamento indicato in bilancio, in misura tale da renderlo compatibile, nell’ambito del prezzo corrisposto per la cessione, con il valore di altri cespiti aziendali oggetto di accertamento di valore effettuato ai fini di altra imposta, mentre resta onere del contribuente, che deduca l’inesattezza di una tale correzione, contrastare l’accertamento, anche con il ricorso ad elementi indiziari.
In buona sostanza la discrepanza tra valore iscritto a bilancio e (assai minore) valore negoziale pattuito (ancorché sulla scorta di perizia giurata) autorizza l’Ufficio a procedere a rettifica sia a fini di registro, sia a fini di imposte dirette, dando prevalenza al primo, per la sua valenza di attestazione verso i terzi delle reali situazioni societarie.
La società avrebbe anche potuto procedere alla variazione di bilancio con le procedure richieste per le note integrative al bilancio, la cui volontà costitutiva è riferibile unicamente all’assemblea. Non avendo invece rettificato il valore iscritto in bilancio deve ritenersi legittima la ripresa a tassazione in capo alla cedente, che esplica i suoi effetti anche nei confronti dei soggetti co-obbligati solidalmente per l’imposta di registro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Accertamento: le scritture contabili fanno fede nei confronti dei terzi