Anche i costi correlati devono essere ricompresi negli accertamenti fiscali condotti con il metodo induttivo puro. Ecco le ultime novità dalla Corte di Cassazione.
In caso di accertamento condotto con metodo induttivo puro, ai fini della determinazione del reddito complessivo l’amministrazione finanziaria deve tener conto non solo dei maggiori ricavi accertati ma anche dei costi correlati.
Se nel corso dei controlli non emergano in maniera analitica, i costi devono essere determinati induttivamente, nel rispetto del principio di capacità contributiva.
Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 17189/2019.
- Ordinanza della Corte di Cassazione numero 17189 del 26 giugno 2019
- Accertamento fiscale con metodo induttivo puro: occorre considerare anche i costi correlati nel rispetto del principio di capacità contributiva previsto dall’articolo 53 della Costituzione. Altrimenti si rischierebbe un accertamento in cui le imposte verrebbero richieste sull’utile lordo invece che sul netto.
La sentenza – Il ricorso presentato da un imprenditore riguarda un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per la rettifica del reddito imponibile con metodo analitico induttivo ai sensi dell’articolo 39, comma 1 lettera d) del DPR 600/1973.
La controversia giungeva sino in CTR, i cui giudici respingevano nel merito l’appello proposto dell’Agenzia delle entrate.
A parere dei giudici d’appello l’Ufficio non aveva ridotto i maggiori ricavi accertati attraverso il riconoscimento dell’incidenza di costi presunti che, nel caso specifico, erano stati determinati dallo stesso giudice nella misura del 40% dei maggiori ricavi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate deducendo, come unico motivo, violazione del citato art. 39, per aver la CTR ritenuto di riconoscere in via forfetaria l’esistenza di imprecisati costi, “in assenza di alcuna specificazione di parte in ordine al loro ammontare, natura ed eventuale inerenza.”
La Corte di cassazione ha rigettato in via definitiva il ricorso e annullato l’atto impositivo.
In merito alla corretta applicazione dell’accertamento condotto con metodo analitico-induttivo, i giudici di Piazza Cavour hanno ribadito un orientamento oramai constante secondo cui, nel rispetto del principio di capacità contributiva, si deve tenere conto “non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati.”
Il collegio di legittimità puntualizza a riguardo che, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria proceda ad un accertamento induttivo puro, ai fini della determinazione del reddito complessivo è d’obbligo tener conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, “al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione, venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto.”
Nel caso di specie la CTR ha applicato in maniera corretta tali principi, andando a intaccare il reddito accertato dall’Ufficio in misura pari ai costi presunti, determinati in maniera percentuale (ossia induttiva) mancando nel procedimento una dimostrazione analitica delle componenti negative medesime.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’accertamento induttivo puro deve tener conto anche dei costi