Chiarimenti sull'accertamento con adesione nell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36919 del 16 dicembre 2022: anche se l'istanza è pretestuosa ha effetto dilatorio e può essere sospeso solo in caso di rinuncia all'istanza da parte del contribuente

Nel caso in cui il contribuente presenti l’istanza di accertamento con adesione, il termine di sospensione di novanta giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione.
Tale termine opera anche nel caso in cui la presentazione dell’istanza sia strumentale ad ottenere solo un effetto dilatorio e può essere sospeso solo nel caso di formale e irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza.
Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36919 del 16 dicembre 2022.
Accertamento con adesione al centro dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 36919 del 2022
Il procedimento attiene a una causa relativa all’impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, II.DD. e IRAP relativo all’anno di imposta 2007.
L’accertamento, adottato ai sensi dell’art. 39 comma 2 lett. d) del d.P.R. n.600/73, era stato preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale con la contribuente e dalla presentazione di un’istanza di adesione.
Il ricorso è stato accolto dalla CTP ma il successivo appello dell’Agenzia delle entrate è stato accolto dalla CTR, dichiarando l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, in quanto proposto sull’erroneo presupposto della sospensione dei termini di cui all’art.6 comma 3 del d.lgs. n. 218/97.
Avverso tale decisione la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’erroneità della sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione degli artt.6 comma 3 del d.lgs. n.218/97 e 21 del d.lgs. n. 546/92.
A parere della società la corte d’appello ha ritenuto erroneamente inoperante la sospensione per 90 giorni dei termini, perché l’istanza di accertamento con adesione presentata dalla contribuente avrebbe dovuto ritenersi meramente dilatoria.
La Suprema Corte ha ritenendo fondato il motivo di doglianza, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.
In tema di accertamento con adesione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza interrompe il termine di sospensione di novanta giorni previsto per impugnare ai sensi degli artt. 6 e 12 del d.lgs. n. 218 del 1997, essendo tale termine volto a garantire uno spatium deliberandi in vista dell’accertamento stesso.
La Corte di cassazione ha chiarito che non solo la presunta pretestuosità dell’istanza ma neanche la mancata comparizione del contribuente alla data fissata per la definizione in via amministrativa della lite, sia essa giustificata o meno, interrompe la sospensione del termine di 90 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento. Infatti detto comportamento non è equiparabile alla formale rinuncia all’istanza di accertamento con adesione né è idoneo a farne venir meno ex tunc gli effetti.
In questa prospettiva, è stato anche ritenuto che il deposito dell’istanza di accertamento con adesione presso un ufficio territorialmente incompetente è idoneo a determinare la sospensione del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
Infatti, il termine di sospensione di novanta giorni per l’impugnazione dell’atto impositivo previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 segue automaticamente alla presentazione dell’istanza di definizione, e detto termine non può essere negato attraverso una valutazione ex post, ora per allora, di strumentalità della proposizione dell’istanza.
La CTR non ha dato seguito a tale principio e, per tale motivo, la Corte di cassazione ha deciso per la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Accertamento con adesione: il termine dilatorio opera anche se l’istanza è pretestuosa