Il fatto che l’Agenzia delle Entrate stipuli a determinate condizioni, in una specifica annualità, un accertamento con adesione non importa l’affidamento ad accertamenti tributari non compresi nell’accordo. Lo ha precisato la Corte di Cassazione
La stipula di un accertamento con adesione in relazione ad una specifica annualità non vincola l’Amministrazione finanziaria con riferimento agli accertamenti tributari relativi a diversi anni d’imposta e il contribuente non può invocare il legittimo affidamento in relazione ad accertamenti tributari non compresi nell’accordo.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 166/2025.
L’accertamento con adesione non vincola l’Ufficio per gli anni successivi all’accordo
A seguito di verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza in relazione a più anni d’imposta e concluse con la consegna di Processo Verbale di Costatazione, l’Agenzia delle Entrate notificava ad una società l’avviso di accertamento avente ad oggetto la pretesa di pagamento di maggiori tributi IRES, IVA e IRAP, oltre accessori, con riferimento all’anno 2007.
Con l’atto de qua l’Ufficio contestava la deducibilità degli oneri sostenuti in conseguenza della sottoscrizione di strumenti finanziari derivati, in particolare si trattava di contratti di Interest Rate Swap.
La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale contestando, tra l’altro, che in relazione al precedente anno 2003 l’Agenzia delle Entrate aveva concordato con la contribuente un accertamento con adesione riconoscendo l’inerenza dei costi derivanti dai contratti di swap, mentre ora la negava, con riferimento ai medesimi contratti, in relazione all’anno 2007.
La CTP riteneva fondate le difese proposte dalla contribuente ed annullava l’avviso di accertamento. La CTR confermava la decisione di prime cure e avverso la decisione d’appello l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.
Nel ricorso incidentale la società contesta la impugnata decisione della CTR, in relazione ai profili della nullità della pronuncia e della violazione di legge, per non avere il giudice del gravame riconosciuto l’intervenuta violazione del legittimo affidamento della contribuente, cui l’Amministrazione finanziaria aveva riconosciuto, in sede di accertamento con adesione relativo all’anno 2003, l’inerenza dei costi sostenuti per i medesimi contratti di swap che interessano il presente giudizio, traendone le debite conseguenze.
Su questo specifico punto la Corte di Cassazione ha affermato che, il fatto che l’Agenzia delle Entrate stipuli a determinate condizioni con un contribuente, in relazione ad una specifica annualità, un accertamento con adesione, strumento in senso lato transattivo che ha pure la specifica finalità di ridurre il contenzioso ed i tempi dell’accertamento tributario, con ricadute beneficiali per il contribuente, non importa alcun legittimo affidamento del contribuente in relazione ad accertamenti tributari non compresi nell’accordo, e non comporta alcun vincolo per l’Amministrazione finanziaria con riferimento agli accertamenti tributari relativi a diversi anni d’imposta.
Sulla base di tale motivazione i giudici di legittimità hanno respinto il ricorso incidentale della società.
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